Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della legge sulla manovra finanziaria (n. 122 del 30 luglio scorso), l'Inps ha messo mano alla circolare di circostanza per illustrare, in dettaglio, le nuove regole per andare in pensione.
Il testo della circolare sarà reso noto nei prossimi giorni. Il provvedimento è attualmente all'esame del Ministero del Lavoro per verificare la sua rispondenza allo spirito e alla lettera della legge 122. Il controllo ministeriale si estende anche alla fase transitoria tra il vecchio e il nuovo regime ed ai collegamenti con altre disposizioni previdenziali. Al primo posto della attesa circolare dell'Inps spicca il nuovo sistema della decorrenza mobile della pensione (dopo 12 o dopo 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti), che di fatto allunga di almeno un anno l'età pensionabile di ciascun lavoratore. Nel testo della circolare non compare alcun riferimento alle pensioni dei ministri di culto iscritti al Fondo Inps per il clero. È infatti pienamente nella logica e nel testo della riforma che i sacerdoti e gli altri ministri di culto siano esclusi dal regime delle finestre. L'assenza di specifiche disposizioni al riguardo è una conferma dell'indirizzo già espresso dall'Istituto di previdenza (circ. n. 60 del 15 maggio 2008) in occasione della prima introduzione delle finestre anche per le normali pensioni di vecchiaia.
Scrisse l'Inps: per quanto riguarda gli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, non trova applicazione il regime delle finestre (legge 247/2007), «in quanto le funzioni svolte dagli iscritti non risultano riconducibili né al lavoro dipendente, né a quello autonomo». Al contrario, si applicano le finestre (fisse o mobili) per gli stessi ministri di culto nella loro qualità di assicurati dell'assicurazione generale obbligatoria (lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori diretti ecc.).
La riforma del 2000. Un diverso atteggiamento dell'Inps (come pure del legislatore) sarebbe stato illogico ma anche arbitrario. La categoria sacerdotale è stata l'unica ad aver già elevato spontaneamente l'età pensionabile da 65 a 68 anni, in vista di un miglioramento dei bilanci della propria previdenza, e questo sin dall'anno 2000. Una eventuale finestra avrebbe di fatto allungato ancora di più l'età della pensione a 69 anni, una misura assolutamente improponibile.
Ma anche sul versante dei contributi, qualsiasi finestra sarebbe apparsa in violazione della legge. La stessa riforma del Fondo del 2000 ha previsto anche un aumento dei contributi minimi da 10 a 20 anni. L'aumento è graduale (1 anno in più ogni 18 mesi) in modo da raggiungere i 20 anni nell'anno 2013. Qualsiasi finestra avrebbe colpito in modo particolare i sacerdoti ordinati in età adulta " per i quali la gradualità della contribuzione diventa un requisito fondamentale " imponendo loro almeno un anno in più di contribuzione.
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