I nuovi contributi per il clero
giovedì 26 ottobre 2006
è apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre il decreto che rivaluta i contributi dovuti dai sacerdoti iscritti al Fondo di previdenza del clero secolare e dagli altri ministri di culto. L'emanazione del provvedimento, che costituisce un fatto ordinario per la previdenza sacerdotale, ha assunto invece carattere eccezionale. Questo decreto, i cui contenuti sono stati anticipati da Avvenire sin da ottobre del 2005, vede la luce dopo ben un anno di ritardo. Stupisce che il rinvio della pubblicazione di un provvedimento di natura tecnica, imposto periodicamente dalla legge e che prende spunto da un dato statistico oggettivo, quale l'aumento medio delle pensioni del Fondo clero, sia da addebitare ad eventi di altra natura, in particolare le elezioni politiche di primavera ed il più recente «spezzatino» del vecchio ministero del Welfare, frazionato in altri dicasteri. All'eccezionale ritardo ha fatto tuttavia riscontro, da parte dell'Inps, una tempestività altrettanto eccezionale nell'aggiornare le regole per il pagamento dei nuovi contributi. L'Istituto di previdenza comunica che il nuovo importo annuale, riferito all'anno 2004 e dovuto dagli iscritti italiani e stranieri, è di 1.413,00 euro; il precedente importo di 1.378,56 euro è stato aumentato del 2,5%. I versamenti periodici bimestrali risultano ora di 235,50 euro, mentre il frazionamento mensile è di 117,75 euro. I nuovi importi restano provvisoriamente confermati per gli anni 2005, 2006, ed anche per il prossimo 2007, fino a quando non sarà emanato un nuovo decreto che ne vari l'ammontare. Sui versamenti effettuati fino ad ora sono pertanto dovuti dei conguagli, da riferire agli anni 2004, 2005 e 2006. Per ciascun anno intero la differenza dovuta è di 34,44 euro; per tutti e tre gli anni di 103,32 euro; per ogni singolo bimestre corrisponde a 5,74 euro e per ogni singolo mese a 2,87 euro. Recupero per gli iscritti. Il recupero delle differenze contributive è a carico dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero, a favore dei sacerdoti amministrati negli anni 2004, 2005 e 2006, in tutti o in parte. Ad esempio, per l'ingresso recente nel Fondo clero oppure per l'intervenuto pensionamento di vecchiaia o di invalidità. I sacerdoti non inseriti nel sistema di sostentamento e tenuti al pagamento diretto devono integrare i rispettivi versamenti entro il prossimo 31 dicembre, senza aggiunta di interessi, utilizzando i nuovi bollettini spediti dall'Inps. Sacerdoti pensionati. Il conguaglio contributivo è dovuto anche dai sacerdoti pensionati solo se la pensione ha decorrenza da un mese del 2004 o ha decorrenza successiva. Il recupero, relativo ai soli mesi che precedono il pensionamento, sarà eseguito direttamente dall'Inps, in unica soluzione, sugli arretrati di pensione eventualmente dovuti. A queste modalità sono soggetti anche coloro che hanno presentato la domanda di pensione ma che non è stata ancora definita.
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