Fondo, si aprono le «finestre»
giovedì 13 marzo 2008
Una riforma strisciante sta interessando, in questi ultimi mesi, il Fondo di previdenza dei ministri di culto. Dopo l'ingresso, con tanto di decreto, fra le gestioni che possono beneficiare del cumulo dei contributi con la "totalizzazione" (e con l'improvvido stop dell'Inps per i sacerdoti inabili), il Fondo si trova alle prese con la nuova disciplina delle finestre di accesso alla pensione di vecchiaia.
Una novità rivoluzionaria per l'intero sistema previdenziale, che da sempre ha fissato la decorrenza della pensione dal mese immediatamente successivo alla presentazione della domanda. Ora invece la regola generale è che, anche se tutte le carte sono a posto, bisogna attendere, secondo la propria data di nascita, da un minimo di tre e fino a nove mesi per vedere in pagamento la pensione.
Per la generalità dei lavoratori il rinvio obbligato della decorrenza della pensione si è tradotto di fatto in un allungamento dell'età pensionabile, generalmente stabilita in 65 anni per gli uomini e 60 per le donne. Nel Fondo Clero, si ricorda, è già in vigore sin dal 2003 l'elevazione dell'età pensionabile a 68 anni.
Le numerose rimostranze dei lavoratori per le nuove regole hanno ottenuto che alcune situazioni fossero meglio considerate ed esentate dal regime delle finestre.
Nei riguardi del Fondo Clero la legge è abbastanza chiara: il Fondo è del tutto escluso dalla disciplina delle finestre. Per chiarire questa esclusione, occorre rifarsi alla legge di riforma (il famoso "Protocollo" del welfare) che si occupa delle persone soggette alle finestre: i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi, il personale della scuola.
È evidente che se il Fondo fosse interessato alle finestre, la legge, che ha voluto dettagliare le categorie, avrebbe fatto specifico riferimento anche alla categoria dei sacerdoti. Inoltre - è questa la differenza più importante - per la prima volta una legge previdenziale si rivolge "alle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti". E' una formula diversa dal consueto e storico riferimento alla "assicurazione generale obbligatoria e relativi fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi di essa". Per estensione solo questa formula avrebbe potuto comprendere anche il Fondo Clero.
I termini della legge sono dunque sufficientemente chiari. D'altra parte sarebbe improprio ricondurre ad una attività di lavoro dipendente, e tanto meno di lavoro autonomo, le funzioni atipiche svolte dagli iscritti al Fondo di previdenza del clero. Sarebbe invece opportuno un intervento ministeriale che confermi l'esclusione dei sacerdoti da qualsiasi finestra, ferma restando tuttavia l'applicazione in generale delle altre norme contenute nella legge di riforma n. 247/2007.
Finestre della scuola. Le pensioni di vecchiaia continuano ad avere la decorrenza fissa al 1° settembre di ogni anno. Anche questa eccezione favorisce i sacerdoti docenti di religione, sia incaricati sia inquadrati in ruolo.
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