I
congedi di maternità e di paternità sono coperti da contributi figurativi, cioè gratuiti e interamente utili per la pensione. Questa misura, a tutela del lavoro dei genitori (e ora con un particolare accento per una più elevata natalità) avviene nel rispetto di una corrispondenza tra l’importo della retribuzione individuale degli interessati e i contributi figurativi ad essi spettanti. Si tratta di una semplice verifica della retribuzione in corso, in modo che questa non risulti inferiore al minimale, cioè all’importo minimo delle retribuzioni stabilito dalla legge per avere una copertura pensionistica intera. In caso negativo, cioè se la retribuzione è inferiore al minimale, si applica una “contrazione” della copertura pensionistica che si riflette, in proporzione, sui contributi relativi ai congedi di maternità e di paternità. Ad esempio, se la retribuzione è dell’80% inferiore al minimale, anche i contributi figurativi per congedo spettano ridotti all’80% della loro intera attribuzione.
Questi criteri risalgono al 1983 (decreto 463) ma ora sono stati rivisti dal Ministero del lavoro e dall’Inps (messaggio no internet 1215 del 29 marzo scorso). I due enti hanno rilevato che alla maternità è riconosciuta un alto valore di costituzionalità, rafforzato dal legislatore con una idonea protezione della genitorialità. Da questo si deve ritenere che all’accredito dei contributi figurativi non possono essere opposti limiti o riduzioni di specie, superando quindi ogni forma di “contrazione” sia per il diritto sia per la misura della pensione. Non solo, ma la stessa contrazione non si deve applicare anche per altri eventi di maternità e paternità avvenuti sia fuori sia durante il rapporto di lavoro, e indipendentemente dalla loro collocazione temporale, ovviamente quando accompagnati da contributi figurativi.
Tuttavia il parere del Ministero non fa riferimento ad alcuni particolari congedi, quindi esclusi dall’abolizione della contrazione. Restano quindi ancora soggetti al controllo del minimale di retribuzione questi eventi: congedo per malattia del bambino di età inferiore a 3 anni (decreto 151/2001); permessi mensili per figli con handicap grave (norme 151 e 104/92); permessi mensili fruiti dal lavoratore con handicap grave (legge 104) e infine permessi mensili per assistenza a parenti e affini con handicap grave (legge 104).
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