Trenta milioni milioni di euro a favore dei familiari dei lavoratori addetti allo svolgimento di operazioni portuali e deceduti a causa dell'esposizione all'amianto. In genere, gli eredi di questi lavoratori hanno già ottenuto in tribunale una sentenza esecutiva (e non necessariamente passata in giudicato) che dà diritto al risarcimento, patrimoniale e non patrimoniale, del danno esistenziale per la morte del capofamiglia.
Per i beneficiari delle sentenze, e tra questi anche di minore età, la legge di stabilità dello scorso anno ha previsto una nuova prestazione che viene liquidata dal "Fondo vittime dell'amianto" gestito dall'Inail. Il beneficio si applica per gli anni 2016, 2017, 2018 e spetta anche nei casi in cui il lavoratore deceduto non fosse tenuto all'assicurazione obbligatoria dell'Istituto infortuni. È il caso, ad esempio, di un lavoratore autonomo. In particolare, sono considerati come operazioni portuali anche i servizi complementari e accessori alle stesse operazioni.
L'ammontare di questa prestazione non è definita dalla legge. La sua misura, uguale per tutti, sarà indicata dall'Inail in percentuale della disponibilità di 10 milioni, per ciascun anno 2016-2017-2018, in base all'afflusso delle domande pervenute ed accoglibili.
Diventa determinante quindi la data di scadenza di presentazione delle domande, indicata dallo stesso Istituto. In questa prima fase l'invio deve essere effettuato esclusivamente con posta certificata, oppure con raccomandata alla Sede centrale dell'Inail, sui moduli allegati alla circolare dell'ente n. 7/2017.
Anno 2016. Le richieste devono essere presentate non oltre il 18 marzo 2017, con riferimento alle sentenze depositate entro il 31 dicembre 2015, esecutive di primo o di secondo grado oppure passate in giudicato. Questo requisito non esclude chi ha ottenuto una sentenza favorevole prima del 2015, purché non sia intervenuta la prescrizione per il risarcimento giudiziario. L'importo del beneficio si conoscerà entro il prossimo 3 aprile.
Anno 2017. Le relative domande devono essere presentate entro e non oltre il 28 febbraio 2017, con riferimento alle sentenze del 2016, comprese le sentenze di riforma di quelle emesse entro il 2015. Quanto spetta per ogni domanda accolta sarà reso noto entro il prossimo 15 marzo.
Anno 2018. Le richieste devono essere presentate non oltre il 28 febbraio 2018, con riferimento alle sentenze che saranno depositate entro il 31 dicembre 2017. La somma spettante sarà indicata entro il 15 marzo 2018.
Tutti gli interessati devono impegnarsi ad aggiornare l'Inail sugli sviluppi del risarcimento del danno posto a carico dell'impresa interessata.
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