Alcuni redditi bloccano l’assegno sociale Inps
martedì 1 aprile 2025
L’ Assegno Sociale, pagato dall’Inps, spetta ai cittadini italiani e stranieri con almeno 67 anni di età, residenti stabilmente in Italia da almeno 10 anni, che non hanno una pensione da lavoro e che si trovano in uno stato di bisogno economico. L’Osservatorio Statistico sulle pensioni, nei giorni scorsi aggiornato dall’Inps, registra la presenza di 878 mila assegni sociali in pagamento, dei quali 371 mila derivanti da una invalidità civile. Ne beneficiano le donne per circa il 60% e in gran parte concentrate nel Sud Italia. Trattandosi di una misura assistenziale il diritto all’Assegno deve essere valutato in base alla situazione reddituale dell’interessato, facendo riferimento al reddito personale per i non coniugati (non oltre 7.002,97 euro), e al cumulo dei redditi col coniuge (non oltre 14.005,94 euro) per coloro che sono legalmente sposati. È proprio la valutazione dei redditi l’aspetto più complesso per la liquidazione dell’Assegno. La cronaca presenta infatti situazioni inedite, non previste dalle norme, che hanno indotto l’Inps (messaggio 990 del 21 marzo) a introdurre nuovi criteri di massima. Nel caso di redditi provenienti, ad esempio, dalla vendita di un immobile, il reddito da considerare è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva, qualora l’Assegno sia chiesto per la prima volta. Se l’Assegno è già in pagamento si valuta invece il reddito dell’anno so-lare precedente. Già ora le norme esentano il reddito della casa di abitazione, ma il reddito percepito dalla sua eventuale vendita diventa non più esente avendo perso l’originaria finalità abitativa. Situazione limite per vantare uno stato di bisogno è la titolarità di conti correnti bancari e investimenti mobiliari, anche se detenuti all’estero, e anche in assenza di relativi interessi o utili. Questi elementi – precisa l’Inps – contrastano con uno stato di bisogno effettivo e quindi rientrano nella valutazione reddituale complessiva dell’interessato. Stante la equiparazione fra i vari tipi di permesso di soggiorno, è rimandato invece ad un prossimo pronunciamento della Corte di Giustizia dell’Ue il diritto all’assegno anche ai titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale. Nell’attesa, e fino a nuove indicazioni agli uffici, il permesso speciale non può essere considerato idoneo per accedere al sostegno economico. © riproduzione riservata
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