Si riaffaccia, in questo mese, un importante appuntamento per molti pensionati, in particolare per le fasce più deboli. Si tratta della dichiarazione all'Inps, con il famigerato modello Red, dei redditi personali e coniugali posseduti nel 2014, che possono incidere sul diritto o anche sull'importo della prestazione in pagamento. Vale, ad esempio, per l'integrazione al minimo della pensione, per gli assegni familiari, per la maggiorazione sociale, per la quattordicesima ecc. Modelli particolari devono essere utilizzati dai pensionati residenti all'estero.In contemporanea con i Red scade anche la dichiarazione annuale di responsabilità (modelli Iclav, Icric, Acc. As/Ps) per coloro che ricevo-no un sussidio assistenziale, come gli invalidi civili e i titolari della pensione o dell'assegno sociale. Le dichiarazioni in scadenza devono essere inviate all'Inps entro il prossimo 15 settembre. La distrazione su questo appuntamento è dietro l'angolo, perchè già dal 2014 l'Istituto non spedisce più a domicilio un modello Red cartaceo, salvo per alcune particolari situazioni.Per compilare il nuovo modello Red, occorre entrare con il proprio Pin sul sito dell'Inps (alla voce "Servizio per il cittadino - Dichiarazione reddituale"), dal quale si deve scaricare il modello telematico, compilarlo ed inviarlo all'Istituto sempre per via telematica. Se si incontrano difficoltà per farlo direttamente, gli interessati possono affidare il compito ad un Caf o un patronato oppure ad un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere, perito commerciale ecc). In questa occasione il servizio svolto a richiesta del pensionato è per legge assolutamente gratuito.Pensionati esenti. A partire da quest'anno sono esentati dalla di-chiarazione i pensionati che hanno già compiuto i 75 anni e che lo scorso anno non hanno avuto altri redditi (cioè Red 2014 a zero). Per gli altri, il mancato invio del Red comporta di norma la perdita della prestazione in corso. Tuttavia l'Inps, prima di chiedere la restituzione delle somme indebite, invia un sollecito agli inadempienti. Nel caso, concorda un piano rateale di restituzione, con la più ampia considera-zione per eventuali esigenze dell'interessato. La riduzione dell'assegno in pagamento non può in ogni caso essere superiore ad un quinto dell'importo spettante.Redditi esenti. Non sono soggette ad imposte sul reddito le pensioni sociali e gli assegni sociali, le rendite infortuni erogate dall'Inail e dall'ex Ipsema, le pensioni di guerra, le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva, i trattamenti assistenziali.
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