mercoledì 5 agosto 2015
Così la carta fondamentale impedisce ingiuste discriminazioni. Con la scuola non statale promossa la libertà di pensiero. (Maurizio Ormas)
Paritarie, il governo apre al confronto
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Nel dibattito suscitato anche sulle pagine di Avvenire dalla ben nota sentenza della Corte di Cassazione a proposito del pagamento dell’Ici (anni 2004-09) da parte di due scuole paritarie cattoliche di Livorno, e più in generale sul ruolo della scuola paritaria nel nostro ordinamento, pare utile sviluppare alcune riflessioni sul diritto all’istruzione nella nostra Costituzione, che richiamano argomentazioni molte volte proposte, ma non sempre sufficientemente considerate e meditate.La Carta esprime ambizioni che solo nel 2000, e parzialmente con la Legge Berlinguer sulla "parità scolastica", sono state realizzate. Il panorama all’interno del quale bisogna cogliere le tematiche relative alla scuola è quello del più ampio riconoscimento del diritto alla libertà di pensiero, alla sua manifestazione e alla cultura. E non solo di riconoscimento si tratta, ma anche di promozione, come recita l’articolo 9: «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica». Lo Stato infatti non dispone – e come potrebbe? – di una cultura ufficiale e, conseguentemente, di un’istruzione e di una didattica da essa derivate da trasmettere ai cittadini in ambito scolastico.
Mantenendo questa chiave di lettura, si può osservare che della materia scolastica in senso stretto si occupa l’articolo 33, che si apre con una premessa assai significativa: «L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento». Questa affermazione getta luce sull’intero articolo. Vi si dice inoltre che la Repubblica promuove la cultura e la ricerca scientifica e tecnica dettando «le norme generali sull’istruzione» e istituendo «scuole statali per tutti gli ordini e gradi». All’interno delle norme generali dettate dalla Repubblica – e siamo al 3° comma – fanno la loro parte però anche altri soggetti espressamente citati: enti e privati che «hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato». Hanno il diritto di farlo, non sono solo autorizzati a farlo, in quanto senza la loro attività non si realizzerebbe la più ampia libertà della scienza e del suo insegnamento auspicata dalla Costituzione in vista della promozione della cultura, e la libertà di educazione che è riconosciuta ai genitori dall’articolo 30: «È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio». Per tale ragione, «la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare a esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali» (4° comma). Il testo dà per scontato, dunque, che le scuole non statali (si presti attenzione al fatto che non le chiama "private") abbiano diritto al riconoscimento della parità con quelle statali, parità fatta di diritti e di doveri, in vista della prestazione anche da parte loro di un servizio pubblico di istruzione che sia garanzia della piena libertà di insegnamento dell’arte e della scienza, assicurata dall’incipit di questo stesso articolo.
Come accennato, dopo aver parlato delle istituzioni scolastiche, il 4° comma fa riferimento ai destinatari del servizio scolastico non statale, i suoi utenti, gli alunni. Di essi si dice – punto che Avvenire ha sottolineato e approfondito più volte in questi anni – che sono titolari del diritto a «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali». Non potrebbe essere diversamente dal momento che quello all’istruzione, come altri, è un diritto di tutti i cittadini, in particolare di quelli «capaci e meritevoli», anche dei meno abbienti (articolo 34), e non una graziosa concessione da parte dello Stato.Vale la pena di insistere sul fatto che la Costituzione menziona espressamente gli alunni delle scuole non statali riconoscendo il loro diritto all’equipollenza nel trattamento scolastico. Equipollente significa che può la stessa cosa, equiparabile, corrispondente. Si può dare un’interpretazione ridotta o estensiva di questo aggettivo, in ogni caso è evidente l’intento del testo costituzionale di non far subire un ingiusto svantaggio agli alunni che si avvalgono del servizio scolastico non statale. E quale svantaggio è più ingiusto di quello di dover pagare due volte questo servizio, sia partecipando alla fiscalità generale sia con il pagamento della retta della scuola che si frequenta?
A tale proposito, vale la pena di insistere sul fatto che per la nostra Costituzione «pubblici» non sono necessariamente solo i servizi offerti dallo Stato, ma possono esserlo anche quelli prestati da enti pubblici o comunità di lavoratori o di utenti, come chiarito dall’articolo 43 della Carta. Come si garantisce, però, l’equipollenza agli alunni e si finanzia una scuola non statale perché possa prestare il servizio pubblico dell’istruzione? La risposta dovrebbe essere ovvia: con le stesse risorse cui si attinge per finanziare la scuola statale in cui altri alunni, allo stesso titolo, soddisfano il loro diritto all’istruzione. Altrimenti quelli della scuola non statale subirebbero un indubbio svantaggio, soprattutto se non abbienti, nel finanziare in proprio un servizio cui hanno diritto. Subirebbero così un’obiettiva discriminazione rispetto agli alunni delle scuole statali che non finanziano le scuole da loro frequentate se non in minima parte. Discriminazione che non appare consentita dal 2° comma dell’articolo 3 che attribuisce alla Repubblica il compito di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». La cultura, indubitabilmente, costituisce una tra le più importanti condizioni per il pieno sviluppo della persona.
Si potrebbe obiettare, e in genere si fa, che l’articolo 33, quando riconosce a enti e privati il diritto di istituire scuole e istituiti di educazione, contiene un inciso: «Senza oneri per lo Stato». Su tale inciso, suggerito alla Costituente come emendamento dai deputati Corbino e Codignola, si fonda l’obiezione al cosiddetto finanziamento alla scuola privata (non pochi si ostinano a chiamare così anche la scuola paritaria), quasi che i suoi utenti siano titolari di un diritto all’istruzione minore e meno meritevole di tutela rispetto a quello degli altri cittadini in età scolare. In realtà, come è stato più volte autorevolmente osservato, proprio il significato della parola onere, cioè spesa obbligata, e soprattutto la lettura degli Atti dell’Assemblea Costituente (Seduta del 29 aprile 1947) sono in grado di sgomberare il campo da polemiche strumentali. Epicarmo Corbino e Tristano Codignola infatti chiarirono che il senso del loro emendamento non era quello di impedire la possibilità di un finanziamento ma «solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato».
«Senza oneri per lo Stato» significa dunque che non è garantito un diritto automatico di ricevere finanziamenti da parte dello Stato per chi istituisce una scuola non statale. Se non c’è un obbligo, esiste invece la possibilità di erogarli, successivamente, a favore delle scuole che ottemperino agli obblighi previsti dalla legge di parità. Allo Stato, invece, compete il dovere di non spendere per l’alunno delle scuole non statali meno di quanto spende per l’alunno che frequenta una propria scuola. Lungi dal costituire un privilegio quindi, l’attribuzione agli alunni della scuola non statale di un sussidio – il cosiddetto "buono scuola" – potrebbe forse essere un modo per realizzare il dettato costituzionale sul diritto all’istruzione previsto dall’articolo 34 e quello del diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i figli proprio della famiglia, previsto dall’articolo 30.
 
 
Enti e privati, genitori e insegnanti che collaborano a istituire scuole non statali per i loro figli mettono in circolo un di più di cultura e di socialità, spesso caratterizzate da esperienze didattiche ed educative originali rispetto a quelle delle scuole statali, che non possono che arricchire la vita civile del Paese, dilatando il bene comune.
 
* docente di Magistero sociale presso la Pontificia Università Lateranense
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