martedì 24 febbraio 2009
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Fra le due posizioni sinora manifestatesi in tema di fine vita (quella che muove dall’autodeterminazio­ne individuale e non accetta che essa incontri il limite della indisponibilità della vita e quella che, all’opposto, si basa sul principio dell’indisponibilità e dà spazio al primo criterio solo nei limiti del secondo) in questi gior­ni sta tentando di insinuarsi una terza prospettiva di lettura. Per Angelo Panebianco ( Corriere della Sera del 9 febbraio e, di nuovo, di ieri) entrambe queste posi­zioni sarebbero pericolose, perché la democrazia non può risolvere conflitti filosofici e le questioni di fondo devono essere affidate ad una 'zona grigia', nella qua­le è bene che il diritto non entri. Questa tesi pare per certi aspetti suggestiva, ma a ben guardare è inconsistente e travisa i termini della con­troversia. L’inconsistenza è anzitutto teorica. Non esistono 'zo­ne grigie' per il diritto: ogni ordinamento statuale, in quanto sovrano, aspira alla completezza e non am­mette che un giudice possa non rispondere a una i­stanza avanzata da una parte (il famoso non liquet). La risposta, per definizione, c’è sempre: non esiste il 'non­diritto', ma tutto è oggetto di regolazione giuridica, fosse anche in base a una regola generale di libertà o a una norma di chiusura configurata come un limite al­le possibilità di scelta. Ma venendo al problema concreto del fine vita, la que­stione era oggetto di una disciplina chiara fino all’ot­tobre 2007, data della ormai celebre 'sentenza-cana­glia' n. 21748 della Corte di Cassazione, che ha intro­dotto la possibilità di rinunciare al­l’idratazione e all’alimentazione in base ad una volontà presunta dei pazienti in stato vegetativo persi­stente. La sentenza della Cassazio­ne, che a nostro avviso si è indebi­tamente sostituita al legislatore, modificando un assetto consoli­dato sul punto (e basato sull’inter­dizione della scelta che la Cassa­zione ha consentito, scelta che rientra nella fattispecie coperta dal reato di omicidio), ha regolato ex novo la materia. Sarebbe puerile vedere qualcos’altro di diverso dal diritto nella sentenza della Cassa­zione: essa non ha creato una "zona grigia", ma una nuova regola, per di più posta da un’autorità non com­petente a porla. Del resto, l’istanza di introdurre nel nostro ordinamento il cosiddetto 'testamento biologico' era presente già prima di tale sentenza e il disegno di legge approvato la scorsa settimana dalla Commissione affari costitu­zionali del Senato persegue un duplice obiettivo: eli­minare le incertezze sul fine vita prodotte dal prece­dente creato dalla Cassazione e al tempo stesso rico­noscere una parte dell’istanza di autodeterminazione che veniva avanzata dai sostenitori del testamento bio­logico. Le cosiddette 'direttive anticipate di tratta­mento', che il disegno di legge Calabrò prevede, sono infatti una forma razionalizzata di testamento biologi­co, opportunamente ricondotta nell’ambito dell’al­leanza terapeutica medico-paziente e di un duplice chiaro rifiuto sia dell’eutanasia, in ogni sua forma, sia dell’accanimento terapeutico. Ci pare sia criticabile anche l’altra idea di Panebianco, secondo cui la democrazia non sarebbe adatta a risol­vere a maggioranza le questioni 'filosofiche', relative alla vita e alla morte. Certo, l’ideale sarebbe che esse non fossero decidibili, perché saldamente acquisite alla co­scienza sociale, o che fossero regolate da compromes­si costituzionali chiari, espressamente riferiti al tema controverso. Quando non è così, e quando i principi co­stituzionali forniscono solo una cornice che solo in­terpretazioni strumentali possono piegare a risolvere il problema, la decisione democratica è pur sempre u­na strada pessima, ma – parafrasando Churchill – è an­che la migliore sinora inventata. Infine, ci pare di poter dire che – ferma la controversia sull’applicazione all’idratazione e all’alimentazione del principio di autodeterminazione, che rimane aperta – è in realtà emerso un compromesso più ampio di quan­to le forze politiche vorrebbero far credere. Una prova si può avere dal dibattito interno al Pd, ove si è rag­giunta una mediazione che 'copre' ben 13 su 14 pun­ti, l’ultimo dei quali è appunto la questione dell’idra­tazione e dell’alimentazione. E su quei 13 punti le dif­ferenze con il disegno di legge della maggioranza non sono incolmabili e ulteriori compromessi sono forse possibili. Del resto, non c’è proprio nulla di nuovo. Tutte le gran­di questioni 'filosofiche' degli ultimi 40 anni (divorzio, aborto, fecondazione assistita) sono state risolte da leg­gi approvate da maggioranze e osteggiate da consi­stenti opposizioni, con un certo grado di trasversalità. E tutte quelle leggi, nei loro testi (anche se non sempre nella prassi: si veda la legge 194) sono state in qualche modo di mediazione, pur se la mediazione non era per tutti soddisfacente. Non pare che oggi esista un’alter­nativa a questo modus procedendi.
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