martedì 6 ottobre 2015
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Vietato lavorare di domenica e vietato lavorare anche nei giorni festivi. Il datore di lavoro, pertanto, non può pretendere che durante i giorni delle ricorrenze religiose o civili i lavoratori prestino attività senza il loro preventivo consenso. Di conseguenza è da ritenersi illecita ogni eventuale sanzione inflitta al dipendente che si sia rifiutato di lavoratore. A ribadirlo, ancora una volta, è la sentenza n. 16592/2015 della Corte di Cassazione.La pronuncia arriva al termine di un lungo contenzioso: siamo nel 2004 e un’azienda chiede a una lavoratrice addetta alle vendite di presentarsi in negozio nei giorni festivi delle ricorrenze natalizie. La lavoratrice disattende l’ordine di servizio e, per questo, incorre in una sanzione disciplinare. Adito il Tribunale, però, la lavoratrice ottiene ragione: la multa inflitta dal datore di lavoro è illegittima, decide infatti il giudice del lavoro, perché il datore di lavoro non poteva trasformare, in modo unilaterale, un giorno festivo in una giornata lavorativa. La questione viene riproposta dal datore di lavoro in corte di appello, che ridà ragione alla lavoratrice rimarcando gli stessi motivi del giudice di primo grado e aggiungendo l’aggravante della sistematicità della violazione del divieto al riposo, in quanto era stata ripetuta in diversi giorni. Infine si arriva in cassazione. Nel chiudere definitivamente la questione, la suprema corte rigetta il ricorso in appello del datore di lavoro e, nella sentenza n. 16592/2015, ribadisce che il lavoratore può prestare servizio nelle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze religiose o civili soltanto sulla base di un accordo con il datore di lavoro. Invece, non è mai possibile per il datore di lavoro decide ed obbligare in via unilaterale al lavoro i dipendenti. La suprema corte di cassazione precisa, inoltre, che non costituiscono possibili deroghe al divieto le “comprovate esigenze aziendali”, né il contratto collettivo nazionale di lavoro anche laddove (come nella questione specifica sottoposta al giudizio) preveda la possibilità dello svolgimento dell’attività lavorativa in tutti i giorni della settimana; e neppure il fatto che per il lavoro nei giorni festivi sia prevista la ricompensa come lavoro straordinario. Infine, la sentenza riafferma che soltanto per il personale dipendente da istituzioni sanitarie, pubbliche o private sussiste obbligo della prestazione lavorativa durante le festività e pur sempre per “esigenze di servizio” e su richiesta datoriale.
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