Partita l’operazione Tfr in busta paga. Chi fa domanda entro il
30 aprile, prima scadenza utile, avrà diritto a ricevere la Quir (QUota Integrativa della Retribuzione, cioè la quota maturanda mensile di Tfr che va a finire in busta paga) da maggio 2015 a giugno 2018 con erogazione nei cedolini degli stessi mesi. Dovranno aspettare la busta paga di agosto, invece, i dipendenti dei datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti che accedono al finanziamento garantito Inps, perché in tal caso l’erogazione (solo l’erogazione) è posticipata di tre mesi: a chi fa domanda entro la fine del mese di aprile, pertanto, la Quir verrà erogata sui cedolini relativi ai mesi da agosto 2015 (Quir di maggio 2015) a settembre 2018 (Quir du giugno 2018). A precisarlo, tra l’altro, è stato l’Inps nella circolare n. 82/2015.L’operazione, introdotta dalla legge Stabilità 2015, doveva operare per 40 mesi, cioè da marzo 2015 a giugno 2018. Il ritardo della pubblicazione del dpcm attuativo, però, ha fatto slittare il tutto di due mesi. Insomma, i mesi di Quir che si possono avere sono massimo 38: da maggio 2015 (non prima) a giugno 2018. Interessati sono solamente i lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi, tra l’altro, domestici e agricoli), in possesso d’anzianità aziendale di almeno sei mesi e che non abbiano disposto il Tfr a garanzia di un finanziamento (per esempio cessione del quinto). Invece, non è ostativa alla Quir l’eventuale iscrizione alla previdenza integrativa (a un fondo pensione).
Relativamente ai termini di decorrenza dell’operazione, l’Inps ha spiegato che, poiché il dpcm n. 29/2015 di attuazione è entrato in vigore il 3 aprile, il primo periodo di paga utile ai fini dell’accesso alla Quir viene a coincidere con il periodo di paga di maggio 2015 (e fino a giugno 2018, considerato che la scelta, una volta fatta è irrevocabile). In particolare, i lavoratori che hanno presentato o presenteranno la domanda (secondo l’allegato al dpcm) dal 3 al 30 aprile, otterranno la Quir che matura con il periodo di paga di maggio 2015, con la liquidazione nell’ambito delle competenze retributive dello stesso mese di maggio, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito. Altrimenti, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al finanziamento avranno sempre la Quir che matura con il periodo di paga di maggio 2015, ma con erogazione nell’ambito delle competenze retributive del mese di agosto 2015.
Conviene o non conviene?La domanda si sta ripetendo assillante in questi giorni a chi sta riflettendo se optare o meno per la Quir. Un suggerimento, allora: accanto alla necessità di disporre di un po’ di liquidità in più, non si trascuri di valutare due aspetti negativi determinati dalla scelta per il Tfr in busta paga: la rinuncia alla rivalutazione annuale del Tfr e l’eventuale maggior importo di tasse da pagare. Cominciamo dalla rivalutazione annuale del Tfr. La disciplina prevede che, esclusa la quota maturata nell’anno, il totale del Tfr che il lavoratore matura e accantona anno dopo anno presso l’azienda, sia rivalutata annualmente con applicazione di un tasso costituito dall’1,5% (misura fissa) più il 75% dell’inflazione. Per fare un esempio, se l’inflazione è del 2% il tasso di rivalutazione è 3%, ossia 1,5% (misura fissa) più 1,5% (75% di 2%). Con questa rivalutazione è garantito (al lavoratore) un rendimento in genere superiore alla perdita del potere d’acquisto fino a quando l’inflazione non superi il 6%. Oggi che l’inflazione gira attorno allo zero, il Tfr ci guadagna “almeno” l’1,5 per cento annuo. Oggetto di rivalutazione, poi, sono anche i singoli incrementi cioè, le singole rivalutazioni annuali; per cui, sul lungo periodo, la perdita economica tende a lievitare (il Tfr del 2015 trasformato in Quir avrebbe fruttato un guadagno di rivalutazione dal 2016 fino alla risoluzione del rapporto di lavoro).Il secondo aspetto negativo concerne la tassazione. Infatti, a differenza del Tfr ottenuto come liquidazione sul quale si applica la cosiddetta “tassazione separata”, cioè l’aliquota Irpef media degli ultimi cinque anni di lavoro, la Quir è soggetta alla tassazione ordinaria, che significa ad un’aliquota Irpef progressiva in base al reddito complessivo. L’operazione è neutra solo per i lavoratori che hanno una retribuzione non superiore a 15mila euro l’anno. In questo caso, cioè, sia il Tfr che la Quir vengono tassati al 23%.