Dalla scatola nera al medico dell'assicurazione, dall'officina autorizzata al divieto di cessione del risarcimento: sono scattate le norme che puntano a rendere meno cara l'assucurazione Rc auto per gli automobilisti onesti e più difficile la vita per chi tenta frodi alle assicurazioni. Il "regalo" non lo ha portato Babbo Natale ma l'entrata in vigore del decreto Destinazione Italia e, si spera, la buona volontà delle imprese assicurative chiamate ad applicarlo.
Va detto che l'entità dei benefici andrà verificata nella pratica e in alcuni casi non è del tutto certa. Al momento le nuove norme prevedono una serie di sconti che, secondo il legislatore, dovrebbero produrre un "radicale abbattimento" dei premi assicurativi. Vediamo come.
SCATOLA NERA, SCONTO 7% - Le imprese assicurative sono tenute a praticare uno sconto di almeno il 7% sul rinnovo della prossima polizza se l'assicurato accetta l'istallazione della "scatola nera" o di strumenti "equivalenti". L'apparecchio in questione registra gli ultimi secondi di guida prima dell'eventuale incidente. In questo caso le registrazioni e i dati forniti dal dispositivo "fanno piena prova dei fatti cui si riferiscono" salvo "la prova del mancato funzionamento del dispositivo". In caso di mancata applicazione dello sconto da parte dell'assicuratore è prevista una sanzione per lo stesso che va da 5.000 a 40.000 euro comminata dall'Ivass (Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni) e la riduzione automatica del premio a vantaggio dell'assicurato. Questo meccanismo favorirebbe l'autotutela del consumatore che viene incentivato a denunciare soprusi all'ente vigilante.
Il condizionale, purtroppo, soprattutto in questa situazione ci pare d'obbligo. L'impressione infatti è che la "scatola nera", che normalmente ha comunque un costo di suo, oltre che di istallazione (qualora - e sarà il caso più frequente - non venga offerta in omaggio), diventerà con tutta probabilità un boomerang contro chi la possiede. Sarà infatti la prova anche delle piccole infrazioni durante la guida, mentre non potrà certificare nulla contro quelli che – senza scatola – provocano danni. Un esempio: se la scatola nera certifica che in un incidente ho piena ragione, ma viagggiavo anche un solo km l'ora oltre i limiti, questo sarà di certo un'ottima ragione per l'assicurazione per negare il rimborso dei danni.
OFFICINA ASSICURAZIONE, SCONTO 5% (che sale al 10% per le aree dove le frodi assicurative sono più frequenti). È previsto se l'assicurato accetta il risarcimento del danno "in forma specifica": l'auto verrà riparata nell'officina scelta dall'assicurazione, oppure verrà riparata in un'officina scelta dall'assicurato, ma la fattura dell'artigiano o dell'impresa sarà saldata dall'assicuratore per una cifra che non potrà essere superiore al costo che l'assicurazione avrebbe sostenuto con le sue imprese convenzionate. "Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento "per equivalente" (cioè in denaro) nell'ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene". Il risarcimento "per equivalente" non può comunque superare il valore di mercato.
DIVIETO CESSIONE RISARCIMENTO, SCONTO 4%. È previsto se l'assicurazione prevede nel contratto il divieto di cessione a terzi del diritto del risarcimento dei danni. Il divieto ha lo scopo di "impedire accordi fraudolenti fra danneggiato e carrozziere" con aumenti "artificiosi" in sede di fatturazione dei lavori. Ora, la cessione sarà possibile solocon l'assenso della compagnia assicuratrice.
MEDICO ASSICURAZIONE, SCONTO 7% . È previsto se l'assicurato accetta cure medico-sanitarie fornite da professionisti convenzionati con le assicurazioni e da queste retribuite. Le compagnie assicuratrici sono, d'altra parte, tenute a proporre tale clausola. Se l'assicuratore non intende applicare gli sconti deve comunicarlo al cliente, se non lo fa, paga una sanzione variabile da 1.000 a 10.000 euro. Nel caso in cui invece applicale clausole e gli sconti, per consentire la massima trasparenza, deve pubblicare sul proprio sito l'entità della riduzione dei premi "secondo forme e pubblicità che ne rendano efficace echiara l'applicazione".
Per quanto riguarda la lotta alle frodi la legge prevede che in caso di sinistro i testimoni devono essere identificati, a pena dell'inammissibilità della prova, al momento della denuncia del sinistro o dalla richiesta di risarcimento dei danni. Salvo che il giudice non riconosca l'oggettiva impossibilità della loro "tempestiva identificazione". Inoltre se il giudice riscontra la presenza di testimoni che negli ultimi 5 anni sono stati testimoni in almeno altre 3 cause di infortunistica stradale, trasmette l'informativa alla Procura della Repubblica competente. Quest'ultima disposizione non si applica a ufficiali e agenti di polizia chiamati a testimoniare. E di tutte le novità introdotte, questa ci pare - fino a prova contraria - l'unica assolutamente corretta, utile e incontestabile.