La pubblica amministrazione deve «spiare» nell’estratto conto previdenziale dei propri dipendenti al fine di capire se può collocarlo a riposo. A quelli vicini all’età di riposo (65 anni), infatti, dovrà verificare se, sommando tutti gli anni di contributi in possesso del lavoratore, questi raggiunga i 20 anni necessari alla pensione di vecchiaia e in tal caso licenziarlo. Per la verifica potrà rivolgersi agli enti di previdenza, per sapere se il lavoratore ha altre anzianità di contribuzione (per esempio un precedente lavoro nel privato, ecc.) che, o con la totalizzazione o con la ricongiunzione o il cumulo, possano consentire di fargli maturare i 20 anni. Lo precisa la nota protocollo n. 15888/2013 della Funzione pubblica.I chiarimenti della Funzione pubblica sono arrivati in risposta a un quesito formulato in merito alla possibilità, per una Pa, di proseguire il rapporto di lavoro con un dipendente, al fine di permettergli di raggiungere quel minimo di contributi di 20 anni che gli garantisce la pensione di vecchiaia. La questione, risponde la Funzione pubblica, va valutata considerando la situazione contributiva complessiva del dipendente, il che induce a distinguere due principali situazioni:a) il dipendente non raggiunge i 20 anni per la pensione di vecchiaia considerando solo il rapporto di lavoro che attualmente ha la Pa presso cui presta servizio; tuttavia riesce a raggiungere i 20 anni di contributi perché ha altre anzianità contributive precedenti (lavoro svolto presso altre Pa, oppure come dipendente o autonomo nel settore privato);b) il dipendente è complessivamente in possesso di anzianità di contributi insufficiente a maturare al minimo di 20 anni per ottenere la pensione di vecchiaia.Nel primo caso, spiega la Funzione pubblica, la Pa deve verificare se con tutte le anzianità di contributi il lavoratore riesca o meno a raggiugere il minimo di 20 anni. A tal fine, la Pa è tenuta a consultare anche gli enti previdenziali, per appurare la situazione contributiva complessiva del lavoratore. Qualora dovesse risultare che, con la somma di tutte le anzianità contributive presso qualunque gestione (privati, pubblici, privati, ecc.), il lavoratore riesce a maturare i 20 anni, la Pa deve collocarlo a riposo all’età limite di permanenza in servizio (pari a 65 anni) se il lavoratore riesce a maturare prima del 31 dicembre 2011 un qualsiasi diritto a pensione; altrimenti lo deve licenziare al raggiungimento del nuovo requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia dalla riforma Fornero (pari, per l’anno 2013, a 66 anni e tre mesi). Nel secondo caso se il lavoratore è titolare di anzianità contributive inferiori al minimo (presso tutte le gestioni), quindi insufficienti a conseguire la pensione di vecchiaia, allora la Pa deve verificare se prolungando il rapporto di lavoro oltre il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia e fino ai 70 anni il lavoratore raggiunga il requisito di anzianità minima per il diritto alla pensione. Se ciò si verifica, il dipendente va mantenuto in servizio; altrimenti la Pa deve collocarlo a riposo una volta che abbia raggiunto l’età limite ordinamentale dei 65 anni.