mercoledì 7 novembre 2012
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​Un’altra buona notizia per l’occupazione, dopo quella della passata settimana relativa all’incentivo per la stabilizzazione dei precari; incentivo tuttavia che al 2 novembre registrava già il tutto esaurito dei 232 milioni di euro di disponibilità finanziarie (speriamo venga rifinanziato e al più presto). La nuova buona notizia interessa i lavoratori in procinto di perdere definitivamente il posto di lavoro. A loro favore, infatti, un decreto del 16 luglio, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 255/2012, ha prorogato fino al prossimo 31 dicembre il cosiddetto “premio di occupazione” con lo stanziamento di 30 milioni di euro. Ricordiamo di cosa si tratta. Introdotto dal dl n. 78/2009, convertito dalla legge n. 102/2009 (cosiddetto decreto anticrisi), in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 (i peggiori anni della nostra crisi), il premio di occupazione dà possibilità alle aziende in crisi di continuare ad avvalersi dei loro dipendenti sospesi, inserendoli in progetti di formazione o riqualificazione e in cambio erogando, a titolo retributivo, la differenza tra sostegno al reddito percepito dai lavoratori e la paga ordinaria. Con questa deroga, insomma, è consentito alle imprese di trattenere in azienda la forza lavoro in esubero, avviando per essa progetti di formazione o riqualificazione anche se includenti attività lavorativa connessa all’apprendimento. La misura si rivolge ai seguenti lavoratori sospesi: a seguito di contratti di solidarietà; a quelli che siano destinatari di cassa integrazione (ordinaria, straordinaria o in deroga); per crisi aziendali o occupazionali. Ai fini della proroga fino al 31 dicembre 2012 valgono le stesse regole operative già previste dal decreto 18 dicembre 2009 (pubblicato sulla GU n. 44/2010) per gli anni 2009 e 2010. Tra l’altro, per l’inserimento dei lavoratori nei progetti di formazione, il datore di lavoro è tenuto a sottoscrivere uno specifico accordo presso il ministero del lavoro con le stesse parti sociali, ove presenti, con cui hanno sottoscritto l’accordo sugli ammortizzatori sociali. Quando i lavoratori interessati risultino percettori di cassa integrazione in deroga, l’accordo va sottoscritto inoltre anche dal competente ente territoriale e deve anche specificare le modalità di coordinamento e di scambio di informazioni tra gli uffici. Al lavoratore inserito nei progetti di formazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a carico del datore di lavoro, la differenza tra il trattamento di sostegno al reddito fruito e la paga ordinaria. L’Inps riconosce la contribuzione figurativa.
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