Più facile il lavoro stagionale degli stranieri nei settori agricoltura e turistico/alberghiero. Per ricevere il permesso pluriennale, infatti, sarà sufficiente avere avuto un soggiorno in Italia per lavoro stagionale nei cinque anni precedenti (secondo le norme che sono modificate servono almeno due anni consecutivi). A stabilirlo è il D.Lgs n. 203/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262/2016, in vigore dal 24 novembre 2016, di modifica del D.Lgs. n. 286/1998 (il T.u. immigrati) per dare attuazione alla Direttiva n. 2014/36/Ue.
Una prima novità riguarda il “permesso pluriennale”, che è finalizzato a disciplinare le ipotesi di reingresso degli stranieri che hanno già lavorato in Italia come stagionali. Sulla base delle regole che vengono modificate (in vigore fino al 23 novembre 2016), se lo straniero dimostra di essere venuto in Italia per almeno due anni consecutivi per lavoro stagionale può ottenere il rilascio di questo permesso pluriennale, sempre per lavoro stagionale, della durata massima di tre anni. La nuova norma, in vigore dal 24 novembre, pone quale condizione per il rilascio del permesso pluriennale non più il soggiorno per due anni consecutivi, ma il soggiorno di almeno una volta nei cinque anni precedenti (come prevede la Direttiva Ue).
Altra novità è l’estensione al lavoro stagionale, quasi per intero, delle regole sull’ingresso e sul soggiorno valide in via generale per il lavoro subordinato, con eccezione espressa delle norme in materia di esclusione della revoca del permesso di soggiorno a causa della perdita del posto di lavoro e di trasformazione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per lavoro. In base alla nuova disciplina, una volta fatta domanda per il nulla-osta all’ingresso di un cittadino straniero per lavoro stagionale, decorre un termine di 20 giorni entro cui lo Sportello Unico per l’immigrazione deve rilasciare tale nulla osta, per una durata corrispondente a quella del lavoro stagionale richiesto. La nuova disciplina, inoltre, dettaglia gli obblighi del datore di lavoro riguardo all’alloggio dei lavoratori stagionali. Infatti, dal 24 novembre 2016 il datore di lavoro deve esibire, alla sottoscrizione del contratto di soggiorno, un titolo idoneo a provare l’effettiva disponibilità dell’alloggio il cui canone di locazione: non può essere eccessivamente oneroso; non deve essere superiore a un terzo della retribuzione; non può essere automaticamente decurtato dalla retribuzione. Ancora, per quanto riguarda il silenzio-assenso, rimane operativa la regola per cui, in mancanza di risposta entro i 20 giorni da parte dello Sportello Unico, la richiesta di nulla-osta s’intende accolta qualora il lavoratore sia stato autorizzato e regolarmente assunto dallo stesso datore di lavoro almeno una volta nei cinque anni precedenti (secondo le regole che vengono modificate, invece, il silenzio-assenso opera se l’assunzione è stata fatta l’anno precedente). Infine viene resa più agevole la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro non stagionale. Il diritto alla conversione, che è sempre spettato a chi avesse svolto nell’anno precedente lavoro stagionale, dal 24 novembre spetterà dopo un periodo di lavoro stagionale di almeno tre mesi.