lunedì 15 settembre 2014
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Permessi mensili ex legge 104/1992 a maglie più larghe, per i familiari dei disabili. Per fruire dei tre giorni di congedo per assistenza, infatti, è sufficiente che a ciò non possa provvedere o il coniuge o nessuno dei genitori del disabile. Non è necessario, in altre parole, che ‘tutti’ non possano provvedervi (sia coniuge e sia genitori). Inoltre, in questi casi, il diritto ai tre giorni di permesso mensili declina a favore di un parente o di un affine entro il terzo grado del soggetto disabile, senza un ordine di priorità: chiunque può fruirne. A precisarlo è stato il ministero del lavoro nell’interpello n. 19/2014.I chiarimenti sono stati chiesti dall’associazione nazionale quadri amministrazioni pubbliche (Anquad) e dal Cida (manager e altre professionalità Italia). Le associazioni hanno chiesto di conoscere il parere del ministero del lavoro in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992, come modificato dall’art. 24, della legge n. 183/2010, che disciplina il diritto del lavoratore dipendente di fruire tre giorni di permesso mensile retribuito per l’assistenza al familiare con handicap in situazione di gravità. In particolare, è stato chiesto di precisare se l’estensione del diritto a tre giorni di permesso al parente o affine entro il terzo grado possa prescindere dall’eventuale presenza nella famiglia dell’assistito di parenti o affini di primo e secondo grado che siano nelle condizioni di assisterlo. La risposta del ministero all’interpello è stata affermativa. La fruizione dei permessi da parte di parenti o di affini entro il terzo grado è subordinata esclusivamente alla circostanza che il coniuge e/o i genitori della persona con handicap grave si trovino in una delle specifiche condizioni stabilite dalla norma (vale a dire aver compiuto i 65 anni di età oppure essere anche loro affetti da patologie invalidanti o essere deceduti o mancanti). In altre parole, non deve anch’essere riscontrata l’impossibilità a prestare l’assistenza da parte di parenti oppure affini di primo e di secondo grado, eventualmente presenti nell’ambito familiare. Peraltro, ha evidenziato ancora il ministero del lavoro, è sufficiente che le predette condizioni (65 anni di età oppure lo stato invalidante o la morte o la mancanza) si riferiscano a uno solo dei soggetti menzionati dalla norma, ossia o al coniuge oppure ai genitori. Una diversa interpretazione, quella cioè di consentire l’estensione al terzo grado soltanto se e quando tutti i soggetti prioritariamente interessati (coniuge, parente o affine entro il secondo grado) si trovino nell’impossibilità di assistere il disabile, finirebbe per restringere fortemente la platea dei soggetti interessati.
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