martedì 2 febbraio 2021
Ne hanno diritto le lavoratrici che possono far valere, al 31 dicembre 2020, almeno 35 anni di contributi e 58 anni d’età se dipendenti ovvero 59 anni se autonome
Opportunità di pensionamento per le lavoratrici con "Opzione donna"

Opportunità di pensionamento per le lavoratrici con "Opzione donna" - Inps

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Via libera dell’Inps alla proroga del pensionamento anticipato con "opzione donna". Ne hanno diritto le lavoratrici che possono far valere, al 31 dicembre 2020, almeno 35 anni di contributi e 58 anni d’età se dipendenti ovvero 59 anni se autonome. Lo spiega il messaggio n. 217/2021 con cui l’Istituto di previdenza illustra la proroga della misura prevista nell’ultima legge di Bilancio (n. 178/2020). Il regime cosiddetto "opzione donna" è una misura introdotta dalla riforma pensioni Maroni (legge n. 243/2004) e consentiva, fino al 31 dicembre 2015, alle donne del regime misto di calcolo della pensione, di continuare a maturare l’ex pensione di anzianità qualora in possesso di almeno 35 anni di contributi e 57 anni d’età (se dipendenti; 58 anni se autonome). Una la condizione: optare per il calcolo della pensione, di “tutta” la pensione, con la regola contributiva. La facoltà interessava (e continua a interessare), quindi, solo le lavoratrici, pubbliche e private, occupate prima del 1° gennaio 1996 e che al 31 dicembre 1995 hanno maturato contributi inferiori a 18 anni, cosa che le fa rientrare nel regime “misto”. A queste lavoratrici, di principio, la pensione è calcolata in parte con la regola retributiva (anzianità fino al 31 dicembre 1995) e in parte con quella contributiva (anzianità dal 1° gennaio 1996); con opzione donna c’è questa chance: andare in pensione prima rinunciando alla quota di pensione “retributiva” perché si opta per riceverla interamente calcolata con il solo sistema “contributivo”.

Il decreto legge n. 4/2019 ha riabilitato la facoltà alle lavoratrici con requisiti al 31 dicembre 2018. La legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019) l’ha prorogata al 31 dicembre 2020. Infine, la legge di Bilancio 2021 (n.178/2020) l’ha ulteriormente prorogata, alle lavoratrici donne con requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020. In presenza dei requisiti, a prescindere poi dall’epoca di effettiva richiesta di liquidazione della pensione, le lavoratrici possono invocare l’opzione donna e mettersi in pensione. In caso di opzione, la lavoratrice riceve una pensione calcolata tutta con il sistema contributivo ed erogata non prima del decorso di una “finestra” pari a 12 mesi alle dipendenti e a 18 mesi alle lavoratrici autonome, che praticamente significa ottenere la pensione:

• dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 12 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici dipendenti del settore privato. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 13mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione;

• dal giorno successivo a quello di maturazione dei requisiti più 12 mesi di finestra, per le dipendenti pubbliche (ex Inpdap);

• dal 1° giorno del mese successivo a quello di maturazione dei requisiti cui aggiungere altri 18 mesi per effetto della finestra nel caso di lavoratrici autonome. La decorrenza, in altre parole, è fissata al 1° giorno del 19mo mese successivo a quello durante il quale si verifica la maturazione di entrambi i requisiti di età e contribuzione.

Il personale delle scuole può presentare la domanda entro il 28 febbraio 2021.

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