lunedì 15 aprile 2019
La loro attività fa eccezione all’obbligo di essere ricondotta alla stessa disciplina del lavoro dipendente
Operatori del soccorso alpino e speleologico
COMMENTA E CONDIVIDI

Sono «tradizionali» le collaborazioni degli operatori del soccorso alpino e speleologico. Fanno eccezione, infatti, all’obbligo di essere ricondotte alla stessa disciplina del lavoro dipendente in presenza di «etero-organizzazione» da parte del committente. A precisarlo è l’Ispettorato nazionale del lavoro nella circolare n. 6/2019. Premessa: dal 1° gennaio 2016, la disciplina delle co.co.co. (sigla di collaborazione coordinata e continuativa) si è sdoppiata. Infatti, c’è la co.co.co. tradizionale e c’è poi la (nuova) co.co.co. etero-organizzata, che ha questa particolarità: consiste in prestazioni di lavoro personali e continuative (come la co.co.co. tradizionale), la cui modalità di esecuzione però è organizzata dal committente anche in relazione ai tempi e al luogo di lavoro (questo è ciò che la distingue dalla co.co.co. tradizionale). Le prime co.co.co. sono disciplinate alla maniera tradizionale per ciò che riguarda i versamenti dei contributi previdenziali (Inps), i premi assicurativi contro gli infortuni sul lavoro (Inail), il rapporto di lavoro (ferie, compensi, malattia eccetera); le seconde, invece, sono destinatarie della stessa disciplina del lavoro subordinato per quanto riguarda gli aspetti appena ricordati (contributi, premi, rapporto di lavoro). La novità è figlia della riforma del lavoro cosiddetta Job act, la quale ha previsto tuttavia alcune eccezioni, precisamente individuate dalle norme di riferimento (art. 2 del dlgs n. 81/2015).

Arriviamo alle novità per il soccorso alpino. In sede di conversione del dl n. 87/2018, l’anno scorso, la legge n. 96/2018 ha introdotto tra le predette eccezioni previste dal dl n. 81/2005 «le collaborazioni degli operatori che prestano le attività di cui alla legge n. 74/2001», legge che reca appunto norme sulle
attività del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Tali attività, spiega l’Ispettorato del lavoro, sono quelle che vengono rese mediante collaborazioni finalizzate a operare in determinati contesti che si
concretizzano nello svolgimento di attività di soccorso, recupero dei caduti, prevenzione e vigilanza degli infortuni. Attività, cioè, che
possono ritenersi organizzate in funzione di tempi e luoghi strettamente connessi alla necessità di far fronte a un determinato evento, di solito di natura imprevedibile sia in relazione al suo verificarsi sia alla concreta attività richiesta per farvi fronte. Ragioni per cui l’elemento dell’etero-organizzazione del committente appare affievolito, atteso che non c’è scelta compiuta di tempi e di luoghi della prestazione.

Da qui scaturisce la novità introdotta dalla legge di conversione del dl n. 87/2018, che trova applicazione sulle prestazioni rese a partire dal 12 agosto 2018, sia relativamente a contratti di co.co.co. sottoscritti prima che successivamente alla predetta data.

© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: