mercoledì 1 gennaio 2020
La lavoratrice che intende avvalersi di questa facoltà vigente dal 1° gennaio deve presentare, unitamente alla domanda, un certificato medico
Il congedo di maternità dopo il parto
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Il congedo di maternità si può ora fruire anche tutto (cinque mesi) dopo il parto. La lavoratrice che intende avvalersi di questa facoltà vigente dal 1° gennaio deve presentare, unitamente alla domanda, un certificato medico attestante l’assenza di pregiudizi per la salute della gestante e del nascituro fino al parto, acquisito nel corso del settimo mese di gravidanza (non prima, né dopo). Lo spiega, tra l’altro, l’Inps con la circolare n. 148/2019 rendendo operativa la facoltà introdotta con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018).

La nuova facoltà si rivolge alle lavoratrici dipendenti in stato di gravidanza e consente di fruire del congedo di maternità soltanto dopo il parto, anziché canonicamente ripartito in prima (2 mesi) e dopo (3 mesi) il parto. Simile facoltà era già prevista prima del 1° gennaio 2019: la c.d. “flessibilità”. In virtù della quale la lavoratrice può spostare un periodo massimo di un mese (dei 2 mesi) di congedo di maternità spettante prima del parto a dopo il parto. Dal 1° gennaio, oltre a questa flessibilità, la lavoratrice può optare per lo scambio integrale, di tutto il congedo di maternità pari a cinque mesi, a dopo il parto.

Per fruire della nuova facoltà la lavoratrice deve indicare tale scelta nella domanda d’indennità di maternità da presentare all’Inps, selezionando la specifica opzione. La domanda va fatta nei due mesi che precedono la data presunta del parto e, comunque, non oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile, pena la prescrizione del diritto all’indennità. La domanda è inviata esclusivamente per via telematica, direttamente dal sito dell’Inps (con Pin dispositivo) oppure tramite Patronato o Contact center.

Per fruire della nuova facoltà la lavoratrice deve essere in possesso di certificazioni in cui il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e, se presente, il medico competente (sicurezza lavoro) attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute di gestante e nascituro. La documentazione sanitaria va acquisita nel corso del settimo mese di gravidanza e deve attestare l’assenza di pregiudizi “fino alla data presunta del parto o fino al parto”, qualora questo dovesse avvenire in data successiva a quella presunta. Tale precisazione della data di parto è importante; infatti, le certificazioni con il solo riferimento alla data “presunta” del parto saranno ritenute idonee dall’Inps a consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta, con conseguente inizio del congedo di maternità da tale data presunta e per i successivi cinque mesi. La documentazione medico-sanitaria va presentata in originale direttamente alla sede Inps territoriale oppure spedita a mezzo raccomandata, in un plico chiuso riportante la dicitura “Contiene dati sensibili”.

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