mercoledì 3 agosto 2016
Per la giuslavorista Bernardina Calafiori (nella foto) «cadono i vincoli legati a luoghi e orario e maggiore responsabilizzazione sui risultati. La proposta può incentivare lo smart working, strumento ancora poco utilizzato in Italia, e andrebbe ad affiancare le politiche specifiche e mirate a supporto delle esigenze della donna “multitasking”».
«Lavoro agile, strumento da potenziare»
COMMENTA E CONDIVIDI
Il 27 luglio la commissione Lavoro del Senato ha approvato il disegno di legge sul lavoro autonomo che introduce alcune regole sul lavoro agile subordinato. Si tratta di una misura che può incentivare realmente lo smart working, strumento ancora poco utilizzato nel nostro Paese: se che nel 2015 il 17% delle grandi imprese italiane ha già avviato dei progetti organici di lavoro agile, nelle piccole e medie imprese, che caratterizzano il tessuto imprenditoriale italiano, questo dato si riduce al 5%, con oltre una su due che non conosce ancora questo approccio o non si dichiara interessata. Un segnale forte che, secondo la giuslavorista Bernardina Calafiori, socio fondatore dello Studio Legale Daverio & Florio, rappresenta "un ripensamento del lavoro in un’ottica più intelligente, con una messa in discussione dei tradizionali vincoli legati a luoghi e orario, e ad una maggiore responsabilizzazione quanto ai risultati. Inoltre, seppur rivolto a tutti i lavoratori, senza differenza di genere, andrebbe ad affiancare le politiche specifiche e mirate a supporto delle esigenze della donna “multitasking” che sempre più spesso si trova a dover conciliare ruoli plurimi tra casa, famiglia, lavoro e cura di genitori anziani".Con riguardo al lavoro subordinato il disegno approvato in Commissione ribadisce "la promozione del lavoro agile previo accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli ed obiettivi e senza vincoli di orario o luogo di lavoro, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Essa può essere eseguita in parte all’interno dell’azienda e in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva"."L’accordo relativo al lavoro – prosegue Calafiori – l’agile deve individuare i tempi di riposo del lavoratore, nonché misure tecnico organizzative per assicurare la disconnessione dagli strumenti tecnologici. Inoltre al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile può essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali o informali e alla periodica certificazione delle competenze".
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: