mercoledì 10 giugno 2020
Interessa i lavoratori iscritti alla gestione separata che versano l’aliquota contributiva piena
Indennità di maternità anche ai lavoratori parasubordinati

Indennità di maternità anche ai lavoratori parasubordinati - Archivio

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Maternità facile ai lavoratori iscritti alla gestione separata dell’Inps (parasubordinati, cococo, professionisti senza cassa). Il requisito contributivo ridotto (un mese, anziché tre mesi) per il diritto all’indennità di maternità o di paternità e di congedo parentale, infatti, si applica anche ai periodi a cavallo del 5 settembre 2019, data d’entrata in vigore del dl n. 101/2019 (che ha previsto la novità).

La novità interessa i lavoratori iscritti alla predetta gestione separata, parasubordinati e liberi professionisti, che versano l’aliquota contributiva piena, perché solo in tal caso è compresa la specifica quota contributiva destinata al finanziamento di una serie di tutele tra cui quelle di maternità. L’aliquota piena è pari: al 33,72% per i soggetti che non hanno diritto alla Dis-Coll (indennità di disoccupazione); al 34,22% per quelli che, invece, ne hanno diritto; al 25,72% per i professionisti senza cassa.

Fino al 4 settembre 2019, per il diritto all’indennità di maternità/paternità, questi lavoratori dovevano essere in possesso di almeno tre mesi di contributi nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo di maternità/paternità. Dal 5 settembre 2019 il requisito è di un mese soltanto. Il mese di contributi non è necessario che sia stato effettivamente versato: è sufficiente che sia dovuto, anche se non è stato pienamente adempiuto il relativo versamento. Ciò in virtù del cosiddetto principio di “automaticità” delle prestazioni, tipico dei lavoratori dipendenti, che la riforma Jobs Act (dlgs n. 80/2015) ha esteso ai parasubordinati con committente (sono fuori i professionisti senza cassa e gli altri lavoratori con partita Iva che, in quanto autonomi, sono responsabili personalmente del versamento dei contributi all’Inps). Il principio vale per il congedo di maternità e di paternità, ma non per quello parentale.

La novità, ha spiegato recentemente l’Inps in una circolare (n. 71/2020), si applica ai periodi di maternità o paternità iniziati dal 5 settembre 2019 o parzialmente ricadenti in tale data. Sono esclusi, invece, i periodi che si sono conclusi prima del 5 settembre 2019 (per i quali resta il requisito di tre mesi di contributi nei 12 mesi di riferimento).

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