mercoledì 17 agosto 2016
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Via libera ai benefici pensionistici anche ai non iscritti all’Inps. Se serve loro a far maturare la pensione d’anzianità in uno degli anni 2017 e 2018, i lavoratori possono incrementare fino a cinque anni i contributi dei periodi di lavoro durante i quali siano stati esposti all’amianto. A spiegarlo è l’Inps nella circolare n. 154/2016. Il beneficio fa parte del pacchetto d’interventi a favore dei lavoratori (ex) esposti all’amianto, previsto dai commi 274-279 dell’unico articolo della legge n. 208/2015 (legge Stabilità 2016). Interessa, in particolare, gli ex lavoratori occupati presso imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, e che siano affetti da patologia asbesto-correlata derivante proprio dall’esposizione all’amianto. Il beneficio consiste nel riconoscimento di una maggiorazione ai fini contributivi del periodo d’esposizione all’amianto durante l’attività lavorativa, fino a un massimo di cinque anni. In particolare, il beneficio deriva dall’applicazione del coefficiente 1,5 ai contributi maturati in tutto il periodo di lavoro con esposizione all’amianto; l’anzianità contributiva che ne deriva (in misura maggiorata), è valida sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. Finora tale beneficio è stato una prerogativa dei lavoratori iscritti all’Inps. L’art. 1, comma 275, della legge n. 208/2015 (Stabilità 2016) l’ha esteso ai lavoratori transitati in fondi diversi dall’Inps. I destinatari, spiega la circolare dell’Inps, sono i lavoratori che: a)    in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro sono transitati in fondi obbligatori gestiti, prima del 1° gennaio 2012, da enti diversi dall’Inps, siano forme esclusive, esonerative o sostitutive dell’Ago (assicurazione generale obbligatoria dell’Inps); b)    possono far valere nell’Ago per Ivs (invalidità, vecchiaia e superstiti) e in altre forme non meno di 30 anni (1.560 settimane) di anzianità assicurativa e di contribuzione utile ai fini del diritto alla pensione di anzianità; c)    in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, con il beneficio della maggiorazione, in base ai requisiti di accesso (comprese le “finestre”) vigenti prima della riforma Fornero, conseguono il diritto alla decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2017 e 2018; d)    non hanno maturato il diritto alla decorrenza della pensione negli anni 2015 e 2016. Assegno verso la pensioneCon messaggio n. 3329/2016, inoltre, l’Inps fornisce una precisazione in merito al beneficio c.d. dell’assegno di accompagnamento alla pensione, sempre destinato a quanti hanno avuto esposizione all’amianto. Anche tale beneficio, come l’altro, fa parte del pacchetto d’interventi a favore dei lavoratori (ex) esposti all’amianto previsto dai commi 274-279 dell’unico articolo della legge n. 208/2015 (legge di Stabilità 2016). Consiste in un assegno di accompagnamento (cioè un’indennità) erogato fino alla quiescenza che avvenga entro l’anno 2018. Disciplinato dal dm 29 aprile 2016 il beneficio ha quali destinatari i lavoratori che non svolgono attività lavorativa alla data di presentazione della domanda; che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza della pensione di anzianità negli anni 2016, 2017 e 2018. La domanda si poteva presentare entro il 30 giugno, per ottenere un sussidio pari all’assegno sociale. Nel messaggio l’Inps precisa che lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa, dopo la data di presentazione della domanda, comporta l’impossibilità di accesso al beneficio ovvero la decadenza a partire dall’inizio dello svolgimento dell’attività lavorativa, nonché l’impossibilità di avere nuovamente accesso al beneficio al termine dello svolgimento dell’attività lavorativa, con il recupero di eventuali somme indebitamente erogate. Il sussidio, spiega infine l’Inps, spetta per dodici mensilità, a prescindere dalla situazione reddituale personale e familiare del beneficiario, non è reversibile e non è utile ai fini del calcolo della pensione.
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