lunedì 29 luglio 2019
L’importo della prestazione sale da un minimo di 3.700 euro (3mila per l’anno 2018) a un massimo di 14.200 euro (13mila per il 2018)
Lieve aumento dell'indennità a favore dei familiari
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Lieve aumento, quest'anno, dell’indennità una tantum a favore dei familiari di vittime sul lavoro. L’importo della prestazione, infatti, sale da un minimo di 3.700 euro (3mila per l’anno 2018) a un massimo di 14.200 euro (13mila per il 2018). I nuovi importi sono stati fissati dal decreto ministeriale n. 51/2019, pubblicato sul sito internet del ministero del lavoro, sezione pubblicità legale.

L’una tantum è una prestazione economica riconosciuta ai nuclei familiari superstiti di vittime del lavoro: coniuge e figli innanzitutto e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. Viene erogata al nucleo previa presentazione di specifica domanda da parte di uno solo dei soggetti beneficiari, ossia degli eredi del soggetto deceduto. Possono beneficiarne anche i lavoratori non assicurati all’Inail, come ad esempio sono i militari, vigili del fuoco, forze di polizia, liberi professionisti; nonché i superstiti dei soggetti con tutela in ambito domestico.

Con il dm n. 51/2019, il ministero del lavoro ha fissato gli importi della prestazione valida per gli eventi (morte a seguito di un grave infortunio sul lavoro) verificatisi tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2019. L’aggiornamento degli importi è avvenuto sullo stanziamento di risorse pari a 4.479.421 euro (3.995.241 nel 2018, 4.955.256 nel 2017 e 5.602.176 nel 2016).
I nuovi importi dell’indennità, come per il passato, sono ripartiti in quattro misure:
• l’unico superstite ha diritto a 3.700 euro (3.000 euro nel 2018 e 3.700 nel 2017);
• se i superstiti sono due spettano 6.700 euro (6.000 euro nel 2018 e 7.400 nel 2017);
• con tre superstiti l’importo è di 9.700 euro (9.000 euro nel 2018 e 11.100 nel 2017);
• infine, con più di tre superstiti l’importo è di 14.200 euro (13.000 euro nel 2018 e 17.200 nel 2017).

Procedure e requisiti di accesso al beneficio non sono modificati. Si ricorda che la domanda per ottenere la prestazione, compilata secondo la modulistica approvata dall’Inail (disponibile sul sito web), va presentata, dai superstiti, entro 40 giorni dalla data di decesso del lavoratore per il quale se ne ha diritto. La domanda deve contenere l’esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto all’indennità, gli estremi per il pagamento, la delega qualora siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o se ci sono più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi. La domanda deve essere presentata alla sede territoriale dell’Inail competente in ragione del domicilio del soggetto deceduto (il dante causa), mediante consegna a mano allo sportello, invio per posta ordinaria o trasmissione per mezzo di Pec (posta elettronica certificata).

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