mercoledì 22 maggio 2019
Gli importi della prestazione "una tantum" per i familiari scendono ancora, come già avvenuto negli ultimi anni, fissandosi tra un minimo di 3mila euro e un massimo di 13mila euro
Fissate le misure dell'indennità per il 2018
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Fissate le misure dell’indennità una tantum a favore dei familiari di vittime sul lavoro, per gli eventi dell’anno 2018. Gli importi della prestazione scendono ancora, come già avvenuto negli ultimi anni, fissandosi tra un minimo di 3mila euro (3.700 per il 2017 e 4mila per il 2016) e un massimo di 13mila euro (17.200 per il 2017 e 17.300 per il 2016). I nuovi valori sono stabiliti dal decreto n. 10/2019 del ministero del Lavoro.

La prestazione, erogata dall’Inail, viene riconosciuta ai nuclei familiari che risultano superstiti di vittime del lavoro: coniuge e figli innanzitutto e, in loro mancanza, genitori, fratelli e sorelle. Possono beneficiarne anche i lavoratori non assicurati all’Inail, come per esempio i militari, i vigili del fuoco, le forze di polizia, i liberi professionisti; nonché i superstiti di soggetti con tutela in ambito domestico. La prestazione è erogata sotto forma una tantum, entro 30 giorni dall’accertamento sommario svolto congiuntamente da ministero del Lavoro e Inail.

L’una tantum è erogata previa presentazione di specifica domanda da parte di uno solo dei soggetti beneficiari, ossia degli eredi del soggetto deceduto. Compilata secondo la modulistica approvata dall’Inail (disponibile sul sito web), la domanda deve contenere l’esatta indicazione di tutti i superstiti aventi diritto all’indennità, gli estremi per il pagamento, la delega qualora siano presenti più superstiti aventi diritto maggiorenni o qualora ci siano più superstiti minorenni ma appartenenti a nuclei familiari diversi. La domanda deve essere presentata alla sede territoriale dell’Inail competente in ragione del domicilio del soggetto deceduto (il dante causa), mediante consegna a mano allo sportello, invio per posta ordinaria o trasmissione per mezzo Pec (posta elettronica certificata), entro 40 giorni dalla data del decesso del lavoratore per il quale se ne ha diritto.

Con il decreto n. 10/2019, il ministero del Lavoro ha fissato i valori della prestazione per gli eventi (morte per gravi infortuni sul lavoro) verificatisi tra il 1° gennaio e 31 dicembre 2018. L’aggiornamento comporta una riduzione degli importi, a fronte dello stanziamento di risorse pari a 3.995.241 euro (4.955.256 nel 2017 e 5.602.176 euro nel 2016). Procedure e requisiti di accesso al beneficio non sono modificati. I nuovi importi dell’indennità, come per il passato, sono ripartiti in quattro misure:
• l’unico superstite ha diritto a 3mila euro (3.700 nel 2017);
• se i superstiti sono due spetta 6mila euro (7.400 nel 2017);
• con tre superstiti l’importo è di 9mila euro (11.100 nel 2017);
• infine, con più di tre superstiti l’importo è pari a 13mila euro (17.200 nel 2017).

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