Non perde paga il lavoratore impegnato in attività di volontariato per la protezione civile. Se è occupato in proprio (artigiano, commerciante, professionista, etc.), ha diritto a un rimborso di 103,29 euro giornaliero; se è occupato come dipendente conserva la sua normale retribuzione fruendo, cioè, di un permesso retribuito). A fare il punto sulla disciplina retributiva a favore dei lavoratori che svolgono attività in organizzazioni di protezione civile per soccorso e assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi è la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro (circolare n. 12/2016).
La disciplina, come accennato, contempla due diversi regimi: uno per i lavoratori autonomi e un altro per quelli dipendenti.
Nel primo caso (lavoratori autonomi) i volontari appartenenti a organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, su loro richiesta, hanno diritto a un rimborso per il mancato guadagno giornaliero. Il rimborso viene calcolato sulla dichiarazione dei redditi (modello “Unico”) presentata l’anno precedente a quello durante il quale è stata prestata l’attività di volontariato ed è pari a 103,29 euro giornalieri lordi.
Nel secondo caso (lavoratori dipendenti), i volontari partecipanti ad opere di soccorso hanno diritto:
• alla conservazione del posto di lavoro, pubblico o privato;
• alla conservazione del trattamento economico e previdenziale da parte del ?datore di lavoro, pubblico o privato; ?
• alla copertura assicurativa.
L’attività di volontariato, alle predette condizioni, è garantita per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno, limiti ai quali il?datore di lavoro non può opporsi. Per le attività di simulazione i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.
La retribuzione ai lavoratori è anticipata dal datore di lavoro il quale ne richiede il rimborso all’Inps. Restano, però, a carico del datore di lavoro gli oneri previdenziali e assistenziali (cioè i contributi).
Regole particolari, infine, valgono per il soccorso alpino. In tal caso, i lavoratori hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni e anche nel giorno seguente se le operazioni si sono protratte per più di 8 ore ovvero oltre le ore 24,00. Nel caso di esercitazione (meno impegnativa del soccorso vero e proprio), l’astensione dal lavoro?spetta solamente con riguardo al giorno in cui è svolta, a prescindere dalla durata effettiva.