Siciliani
Uno strumento per fare in modo che i postulatori possano compiere il proprio servizio sempre con quella «spiccata sensibilità evangelica» e con quel «rigore morale» auspicati da papa Francesco nel discorso a loro rivolto nell’udienza del 12 dicembre 2019. È questo il nuovo “Regolamento dei postulatori”, autorizzato da papa Francesco il 30 agosto, e firmato l’11 ottobre dal prefetto della Congregazione delle cause dei santi, il cardinale Marcello Semeraro e dal segretario l’arcivescovo Fabio Fabene.
Nel testo, disponibile anche sul sito internet del Dicastero, viene sintetizzata tutta la prassi e le norme sulle cause dei santi che si trovano in diversi documenti. Si ricorda il ruolo del postulatore, che, su mandato dell’attore della causa ratificato dall’autorità ecclesiastica competente, è la figura che più da vicino segue la causa di beatificazione nonché quella per la concessione del titolo di dottore della Chiesa universale. Il Regolamento spiega dettagliatamente i compiti e le responsabilità del postulatore nelle inchieste sul martirio, sulle virtù eroiche, sull’offerta della vita e sul culto antico sia nella fase diocesana che in quella romana. E quelli per quanto riguarda il riconoscimento dell’eventuale miracolo e per le cerimonie di beatificazione e canonizzazione. In particolare si ricorda che può svolgere l’ufficio di postulatore «ogni fedele cattolico di provata integrità, che abbia un’adeguata conoscenza della teologia, del diritto canonico e della storia, nonché della prassi del dicastero». Il postulatore poi nella «fase romana» della causa e «possibilmente » anche in quella diocesana deve essere in possesso del diploma della Scuola di alta formazione in cause dei santi (i cui corsi da quest’anno si svolgono alla Lateranense). Invece non possono essere nominati postulatori «i cardinali», «i vescovi» e coloro che lavorano o collaborano nel Dicastero.
Ogni postulatore poi «decade dal suo ufficio per tutte le cause al compimento dell’ottantesimo anno di età». Inoltre, tranne che ai postulatori generali degli istituti religiosi, a tutti gli altri «non possono essere affidate nella fase romana più di trenta cause attive». Il postulatore poi ha diritto a «un equo compenso proporzionato al lavoro effettivamente svolto», ma «non deve esigere né ricevere uno stipendio legato alla sua nomina per ogni singola causa», e comunque può lavorare «anche a titolo gratuito». Inoltre «non può svolgere l’incarico di amministratore del fondo dei beni della Causa ». I postulatori poi, come i vice che possono nominare con approvazione dell’attore della causa, «non sono dipendenti della Santa Sede» e «non possono fruire del regime fiscale dell’art. 17 del Trattato Lateranense». Infine ai postulatori si ricorda che l’Inchiesta e la Positio su martirio, virtù eroiche, offerta della vita, culto antico ed eventuale miracolo «rimangono sub secreto fino a cinquanta anni dal termine della stessa Inchiesta». Successivamente «eventuali consultazioni possono essere consentite da chi ne ha la custodia, tenendo presenti le leggi vigenti sulla privacy».