Indennizzi ai detenuti sottoposti a trattamento inumano, stretta sulle misure cautelari, più magistrati di sorveglianza e più agenti penitenziari. Il decreto
legge convertito in via definitiva dal Senato con il voto di fiducia sul testo approvato dalla Camera completa il pacchetto normativo già approvato nei mesi scorsi in risposta alla sentenza "Torreggiani" della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha condannato l'Italia per la situazione delle carceri. Tra le norme, anche interventi sul minorile. Ecco in sintesi i principali elementi del decreto.
RISARCIMENTO AI DETENUTI. Sconti di pena o soldi ai detenuti
reclusi in "condizioni inumane". Per compensare la violazione
della Convenzione sui diritti dell'uomo, se la pena è ancora da
espiare è previsto un abbuono di un giorno ogni dieci passati
in celle sovraffollate. A chi è già fuori andranno invece 8 euro
per ogni giornata in cui si è subito la reclusione in condizioni
disumane. La richiesta, in questo caso, va fatta entro 6 mesi
dalla fine della detenzione. Da qui al 2016 per i risarcimenti
saranno disponibili 20,3 milioni di euro.
STRETTA SU CARCERE PREVENTIVO. Divieto di custodia cautelare
in carcere in caso di pena non superiore ai 3 anni. In altri
termini, se il giudice ritiene che all'esito del giudizio la
pena irrogata non sarà superiore ai 3 anni, per esigenze
cautelari potrà applicare solo gli arresti domiciliari. La norma
non vale però per i delitti ad elevata pericolosità sociale (tra
cui mafia e terrorismo, rapina ed estorsione, furto in
abitazione, stalking e maltrattamenti in famiglia) e in mancanza
di un luogo idoneo per i domiciliari. Viene ribadito invece il
divieto assoluto (norma già esistente) del carcere preventivo e
dei domiciliari nei processi destinati a chiudersi con la
sospensione condizionale della pena. Chi trasgredisce ai
domiciliari, peraltro, va in carcere.
BENEFICI MINORI A UNDER 25. Le norme di favore previste dal
diritto minorile sui provvedimenti restrittivi si estendono a
chi non ha ancora 25 anni (anziché 21 come oggi). In sostanza,
se un ragazzo deve espiare la pena dopo aver compiuto i 18 anni
ma per un reato commesso da minorenne, l'esecuzione di pene
detentive e alternative o misure cautelari sarà disciplinata dal
procedimento minorile e affidata al personale dei servizi
minorili fino ai 25 anni. Sempre che il giudice, pur tenendo
conto delle finalità rieducative, non lo ritenga socialmente
pericoloso.
AI DOMICILIARI SENZA SCORTA. A meno che non prevalgano
esigenze processuali o di sicurezza, l'imputato che lascia il
carcere per i domiciliari vi si recherà senza accompagnamento
delle forze dell'ordine.
PIÙ MAGISTRATI DI SORVEGLIANZA. Qualora l'organico sia
scoperto di oltre il 20% dei posti, il Csm in via eccezionale
(riguarda solo i vincitori del concorso bandito nel 2011)
destinerà alla magistratura di sorveglianza anche i giudici di
prima nomina. È anticipata al 31 luglio la scadenza del
commissario straordinario per l'edilizia penitenziaria.
PIÙ AGENTI PENITENZIARI. Cresce di 204 unità l'organico
della polizia penitenziaria, con un saldo finale che vedrà meno
ispettori e più agenti. Giro di vite su comandi e distacchi del
personale Dap presso altri ministeri o amministrazioni
pubbliche: per due anni saranno vietati.