Via libera dell'Aula del Senato al
ddl sulla responsabilità civile dei magistrati. Il provvedimento
è stato approvato con 150 voti favorevoli, 51 contrari e 26
astenuti. Il testo passa ora alla Camera. Hanno votato a favore del ddl oltre ai partiti di maggioranza
anche i rappresentanti di M5S. Astenuti i senatori di Sel,
contrari invece quelli di Forza Italia e di Gal.Cambia la legge Vassalli sulla
responsabilità civile dei magistrati, introdotta nel 1988 dopo il
referendum dell'anno precedente. Le nuove disposizioni, approvate dal
Senato e che dovranno ora essere esaminate dalla Camera, adeguano la
normativa alla disciplina dell'Unione europea e comunque lasciano
immutato il meccanismo della responsabilità indiretta. Il cittadino
che ritenga di aver subito un torto dovrà quindi rivolgersi allo Stato
che poi dovrà rivalersi sul magistrato.
Prima novità è comunque l'ampliamento della possibilità di ricorso,
attraverso l'eliminazione del filtro di ammissibilità della domanda
risarcitoria. Viene quindi definita la colpa grave, che consiste nella
violazione manifesta della legge e del diritto dell'Ue, nel
travisamento del fatto e delle prove, nell'affermazione di un fatto la
cui esistenza è esclusa dagli atti del procedimento, nell'emissione di
un provvedimento cautelare fuori dai casi consentiti dalla legge. Una
clausola di salvaguardia esclude che possa dar luogo a responsabilità
l'attività di interpretazione di norme di diritto e quella di
valutazione del fatto e delle prove.
In caso di violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, si
deve tener conto anche della mancata osservanza dell'obbligo di rinvio
pregiudiziale ai sensi del Trattato sul funzionamento della Ue, nonché
del contrasto dell'atto o del provvedimento con l'interpretazione
espressa dalla Corte di giustizia europea.
Per l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato, il presidente
del Consiglio, entro due anni dal risarcimento riconosciuto al
cittadino, ha l'obbligo di esercitarla nel caso di diniego di
giustizia ovvero nei casi in cui la violazione della legge e del
diritto comunitario o il travisamento del fatto o delle prove, sono
stati determinati da dolo o negligenza inescusabile. La misura della
rivalsa non può superare una somma pari alla metà di una annualità
dello stipendio.