Ansa
Alla fine, il travagliato compromesso raggiunto in maggioranza è stato incluso nel decreto Rilancio. È dentro lo sterminato articolo 110 bis, intitolato «Emersione di rapporti di lavoro» e lungo ben 5 pagine e 22 commi. Interessa tre settori: il primo comprende «agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse»; il secondo l’«assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitino l’autosufficienza »; il terzo è il «lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare».
Due binari. Dopo l’entrata in vigore, i canali per l’emersione previsti sono due. Nel primo caso, sta ai datori di lavoro (che siano italiani o stranieri) «presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale » oppure autodenunciarsi, dichiarando «la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri ». Nella seconda opzione, saranno i cittadini stranieri «con permesso scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in un altro titolo di soggiorno » a poter «richiedere un permesso di soggiorno temporaneo di sei mesi». Se entro quel periodo, il bracciante, la colf o la badante ottiene un contratto di lavoro subordinato, il documento è convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. In ogni caso, l’immigrato deve essere presente in Italia da prima dell’8 marzo 2020.
Domande, costi e contributi. Per regolarizzare i lavoratori, chi assume dovrà corrispondere 400 euro per ciascun lavoratore, oltre a un forfait a titolo retributivo, contributivo e fiscale (da determinarsi con un decreto del ministro del Lavoro). Invece, l’immigrato che chiede il permesso temporaneo dovrà corrispondere 160 euro (più altri 30 euro per trasmettere l’istanza). La finestra per le domande è compresa fra il 1° giugno e il 15 luglio: per i contratti di lavoro, in caso di italiani o europei vanno presentate all’Inps, in caso di stranieri allo sportello unico per l’immigrazione; per il permesso di soggiorno semestrale si dovrà andare in Questura.
Lo scudo penale. È prevista la sospensione dei procedimenti penali e amministrativi a carico di datore di lavoro e e lavoratore, a meno che non riguardino i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, sfruttamento della prostituzione o di minori, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.
nammissibilità. Riguardo al permesso di soggiorno, non verranno ammesse le domande di conversione in motivi di lavoro, se chi assume è stato condannato negli ultimi 5 anni (anche non in via definitiva) per i reati elencati sopra. Inoltre, non verrà ammessa la domanda di stranieri che abbiano ricevuto un provvedimento di espulsione, segnalati per la non ammissione in territorio italiano, ritenuti una «minaccia per la sicurezza» o condannati (anche solo in primo grado) per diversi reati, fra cui traffico di stupefacenti o sfruttamento.