mercoledì 12 febbraio 2014
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​La Consulta "boccia" due articoli della "Fini-Giovanardi", quelli che in pratica equiparavano le pene sia per droghe "pesanti" che per quelle cosiddette "leggere". Ma lo fa senza entrare nel merito della norma. La decisione della Corte costituzionale riguarda, infatti, solo una questione procedurale. La "Fini-Giovanardi" era stata infatti inserita, come emendamento di ben 23 articoli, in sede di conversione del decreto sulle Olimpiadi invernali di Torino del 2006, il n. 272 nel 30 dicembre 2005. Ma, come più volte ha ribadito la Consulta, una legge di conversione non può snaturare il decreto di partenza. E, soprattutto, quando non ci sono i presupposti di urgenza e necessità.Così, come si legge nel breve comunicato (appena sei righe), «la Corte costituzionale, nella odierna Camera di consiglio, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale - per violazione dell’art. 77, secondo comma, della Costituzione, che regola la procedura di conversione dei decreti-legge - degli artt. 4-bis e 4-vicies ter del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, come convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 21 febbraio 2006, n. 49, così rimuovendo le modifiche apportate con le norme dichiarate illegittime agli articoli 73, 13 e 14 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico in materia di stupefacenti)». Riportiamo tutto il comunicato perché, in attesa del deposito delle motivazioni, appare comunque già chiaramente la limitata portata della decisione della Corte. In primo luogo interviene, appunto, solo per la violazione della norma costituzionale in materia di decreti legge. Ed era quanto richiesto dal ricorso della Corte di Cassazione nel corso di una causa che vede imputato un uomo condannato a Trento per il trasporto di 3,8 chili di hashish. Non si trova traccia, invece, nel comunicato (e per questo sarà fondamentale la lettura delle motivazioni) degli altri due ricorsi (Corte d’appello di Roma e Gup di Torino) che invece entravano nel merito della norma, con riferimento alla violazione degli articolo 3 (principio di eguaglianza) e 117 (competenze delle Regioni) della Costituzione, oltre che il 77. È probabile che la Corte abbia assorbito nella decisione anche gli altri due ricorsi ma, come detto, solo il deposito della sentenza potrà chiarirlo.Altra certezza è che con la sentenza non è stata bocciata tutta la "Fini-Giovanardi" ma solo due articoli su ventitré, il 4-bis e il 4-vicies ter. Ma altro i giudici non potevano fare, spiegano a Palazzo della Consulta, in quanto sono proprio gli articoli contro i quali era stato presentato ricorso. Mentre, si aggiunge, non avrebbe potuto cassare anche gli altri che non erano stati tirati in ballo, pur essendo anche questi sicuramente estranei al testo originale del decreto che si occupava di Olimpiadi invernali.Di sicuro, pur intervenendo su questioni procedurali, la Corte va a colpire proprio quegli articoli (e certo non è un caso...) che avevano equiparato le pene per tutti i tipi di sostanze stupefacenti. Cade così la norma che aveva innalzato le pene, prevedendole da 6 a 20 anni, per reati inerenti le droghe cosiddette "leggere", rispetto a quelle, ben più contenute, della precedente legge, la Jervolino-Vassalli del ’90 (modificata dal referendum dei Radicali che nel ’93 abolì il carcere per l’uso personale di droga), che stabiliva condanne comprese tra i 2 e i 6 anni. Per fatti, lo ricordiamo, di detenzione, spaccio e trasporto e non per uso personale. Ora con la pronuncia della Corte si torna alla vecchia legge, una decisione che sicuramente avrà conseguenze per alcune condanne e alcuni processi ancora in corso. Ma che non dovrebbe provocare "esodi" in massa dal carcere, anche se ieri sono girati numeri da 10mila detenuti ad addirittura il 40%. E che riguarderà solo detenuti che non sono in carcere per altri reati (ad esempio furto, rapina, scippo).
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