venerdì 7 settembre 2018
Arriva l’abolizione della protezione umanitaria annunciata a luglio dal ministro Salvini. Con un taglio pure ai fondi per l’integrazione. Ma i giuristi vedono profili di incostituzionalità
Un profugo eritreo in Stazione Centrale a Milano (Fotogramma)

Un profugo eritreo in Stazione Centrale a Milano (Fotogramma)

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Arriva l’abolizione della protezione umanitaria annunciata a luglio dal ministro Salvini. Con un taglio pure ai fondi per l’integrazione, che verrebbero riservati solo a rifugiati e minori non accompagnati. I giuristi, però, individuano profili di incostituzionalità e prevedono molti ricorsi e l’aumento degli irregolari. Ecco una scheda per capire.

Il diritto d’asilo

Il diritto d’asilo, in Italia, è garantito da tre forme giuridiche inserite nella normativa Testo unico sull’immigrazione del 1998. Due forme hanno origine dal diritto internazionale e dell’Unione europea (status di rifugiato e protezione sussidiaria) mentre la terza (protezione umanitaria) è italiana, ma tutti i Paesi in Ue la adottano, con nomi diversi.

Lo status di rifugiato

Viene concesso allo straniero perseguitato nel suo Paese d’origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Il rifugiato gode della cosiddetta protezione internazionale.

La protezione sussidiaria

Viene accordata ai migranti che non possano dimostrare di aver subito una persecuzione personale ma tuttavia dimostrino il rischio di subire un danno grave se dovessero fare ritorno al Paese d’origine.

La protezione umanitaria

Viene rilasciato nel caso non sussistano i requisiti per l’asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a questo tipo di protezione nel caso sussistano “seri motivi”, in particolare di salute o vulnerabilità, risultanti da obblighi di livello costituzionale dello Stato italiano.

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