venerdì 7 settembre 2018
Nel decreto legge proposto dalla Lega sottratti poteri di scelta a Commissioni territoriali e questure. Asgi: incostituzionale. Il rischio concreto è l’aumento di irregolari sul territorio nazionale
Nella foto due dei ragazzi eritrei sbarcati dalla Diciotti e poi accolti a Rocca Di Papa, infine arrivati a Torino dove sono stati accolti dalla diocesi.

Nella foto due dei ragazzi eritrei sbarcati dalla Diciotti e poi accolti a Rocca Di Papa, infine arrivati a Torino dove sono stati accolti dalla diocesi.

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Arriva l’abolizione della protezione umanitaria annunciata a luglio dal ministro Salvini. Con un taglio pure ai fondi per l’integrazione, che verrebbero riservati solo a rifugiati e minori non accompagnati. I giuristi, però, individuano già profili di incostituzionalità e prevedono molti ricorsi e l’aumento degli irregolari. Il decreto, promosso dalla Lega, verrà discusso oggi in una riunione interministeriale che precede il vero e proprio approdo in Consiglio dei ministri. Il provvedimento, come si legge nella relazione illustrativa diramata ieri dall’agenzia Adnkronos , abroga il permesso di soggiorno per motivi umanitari introducendo «una tipizzazione delle tipologie di tutela complementare ».

Elimina la possibilità di esaminare i gravi motivi di carattere umanitario per Commissioni territoriali e questure. Resta invece la concessione della protezione internazionale a chi ha condizioni di salute di eccezionale gravità e nelle situazioni di calamità naturale nel Paese di origine o a chi abbia compiuto atti di particolare valore civile. Per giustificare la stretta la relazione parla di «sproporzione tra numero di riconoscimenti delle forme di protezione internazionale disciplinate a livello europeo (nell’ultimo quinquennio, status di rifugiato: 7%; protezione sussidiaria: 15%) e il numero dei rilasci del permesso di soggiorno per motivi umanitari (25%, aumentato fino al 28% per il 2018)».

Il decreto vuole anche ampliare i reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca della protezione internazionale, inserendovi la violenza sessuale, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, rapina ed estorsione. Nell’elenco anche violenza, resistenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, mutilazione degli organi genitali femminili, furti. Verranno velocizzate le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale contrastando «il ricorso strumentale alla domanda di protezione al solo scopo di impedire l’esecuzione imminente di un provvedimento di allontanamento». Negata infine la cittadinanza a chi ha commesso reati di terrorismo o minaccia la sicurezza. Fin qui le anticipazioni e le intenzioni del ministro degli Interni.

Ma alcune norme del 'decreto Salvini' paiono destinate a ottenere l’effetto opposto. Quali? Da quasi due mesi l’Asgi, l’associazione dei giuristi che si occupano di immigrazione, ha messo sotto la lente il provvedimento. «Ci siamo dimenticati – premette Chiara Favilli, docente di diritto Ue all’università di Firenze – che gli esseri umani sono titolari di diritti, a prescindere dalla nazionalità. A volte non si ha diritto all’asilo, ma in casi di estrema povertà o di impossibilità di rientro si concede la protezione umanitaria, in vigore in 24 Stati Ue e fondata sull’articolo 10 della nostra Costituzione, intrisa dei valori di tutela della persona e che fa parte della nostra identità. Sembra strano, ma occorrono anche strumenti flessibili e aperti perché concedere il soggiorno è nell’interesse dello Stato anziché creare irregolari. Più fondi ai rimpatri? Non illudiamoci, anche nella Ue non funzionano perché serve l’accordo con il Paese di origine ». Perplessità anche sui tagli dei fondi per l’integrazione.

«Stando alle anticipazioni – prosegue Favilli – con il taglio dei fondi il sistema di protezione dei richiedenti asilo diventa un sistema di accoglienza senza strategie di inclusione. Il decreto potrebbe quindi creare grossi problemi sociali. Andava ampliato il sistema Sprar, che funziona, perché accoglie nei comuni piccoli gruppi con il terzo settore, ma si investe nei centri di accoglienza straordinaria. L’obiettivo mi pare espellere o mandare i migranti in altri Paesi».

L’avvocato bolognese Nazzarena Zorella prevede una pioggia di ricorsi partendo dall’articolo 10 della Costituzione sull’asilo. La protezione umanitaria, secondo la Suprema Corte, andava a realizzarlo in pieno con la protezione internazionale. «È molto preciso, faccio un esempio: la chiedeva chi aveva una particolare patologia non curabile in patria o chi era da tempo sul territorio nazionale e aveva diritto a una vita privata e famigliare. La protezione umanitaria è quella norma che permette di dare il permesso allo sfruttato e alla vittima di violenza domestica.

Sono obblighi costituzionali e internazionali. La protezione umanitaria veniva concessa con l’articolo 5 del testo unico dell’immigrazione si vuole abolire ma che assolveva a quegli obblighi. Come finirà? Se un giudice non farà il rinvio alla Corte, faremo cause direttamente noi legali in applicazione dell’articolo 10 della Carta. La giurisprudenza della Cassazione che risale agli anni 90 dice infatti che questo articolo è direttamente applicabile, non serve cioè una legge attuativa. Per me chi propone il decreto non raggiungerà l’obiettivo della riduzione delle protezioni e aumenterà invece il contenzioso giudiziario».

Il diritto d’asilo

Il diritto d’asilo, in Italia, è garantito da tre forme giuridiche inserite nella normativa Testo unico sull’immigrazione del 1998. Due forme hanno origine dal diritto internazionale e dell’Unione europea (status di rifugiato e protezione sussidiaria) mentre la terza (protezione umanitaria) è italiana, ma tutti i Paesi in Ue la adottano, con nomi diversi.

Lo status di rifugiato

Viene concesso allo straniero perseguitato nel suo Paese d’origine per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica. Il rifugiato gode della cosiddetta protezione internazionale.

La protezione sussidiaria

Viene accordata ai migranti che non possano dimostrare di aver subito una persecuzione personale ma tuttavia dimostrino il rischio di subire un danno grave se dovessero fare ritorno al Paese d’origine.

La protezione umanitaria

Viene rilasciato nel caso non sussistano i requisiti per l’asilo politico né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a questo tipo di protezione nel caso sussistano “seri motivi”, in particolare di salute o vulnerabilità, risultanti da obblighi di livello costituzionale dello Stato italiano.

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