lunedì 14 marzo 2011
Per esporre negli uffici pubblici, tra i quali rientrano le aule di giustizia, simboli religiosi diversi dal crocifisso «è necessaria una scelta discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste». Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni con le quali ha confermato la rimozione dalla Magistratura del giudice Luigi Tosti, che rifiutava di tenere udienza finché il simbolo della cristianità non fosse stato tolto da tutti i tribunali italiani.
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Per esporre negli uffici pubblici, tra i quali rientrano le aule di giustizia, simboli religiosi diversi dal crocifisso "è necessaria una scelta discrezionale del legislatore, che allo stato non sussiste". Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni con le quali ha confermato la rimozione dalla Magistratura del giudice Luigi Tosti, che rifiutava di tenere udienza finché il simbolo della cristianità non fosse stato tolto da tutti i tribunali italiani. In alternativa Tosti chiedeva, anche in Cassazione, di poter esporre la 'Menorah', simbolo della fede ebraica. Dopo aver respinto la pretesa di Tosti per quanto riguarda la richiesta di esporre il simbolo ebraico accanto al crocifisso, la Cassazione rileva che una simile scelta potrebbe anche essere fatta dal legislatore valutando, però, anche il rischio di "possibili conflitti" che potrebbero nascere dall'esposizione di simboli di identità religiose diverse. "È vero che sul piano teorico il principio di laicità - scrive la Cassazione - è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l'alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione)"."Tale scelta legislativa, però, presuppone - spiega la Cassazione - che siano valutati una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l'esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l'analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell'ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili".
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