C
on tutta la sua autorevolezza la Corte di Cassazione esprime un particolare giudizio in una vicenda, suscitata in origine dall’Inps, in materia di redditi del clero. La nuova sentenza (n.220 del 4 gennaio 2024) si concentra sulla remunerazione ecclesiale percepita da tutti i sacerdoti. Va dato atto alla stessa Corte di un raro atto di umiltà giuridica, perché al testo della sentenza aggiunge che la materia del compenso del clero non è ancora sufficientemente “scandagliata” (sic) dalla dottrina e dalla magistratura per poter disporre di un base giuridica più certa e consolidata.
L’antefatto riguarda don G.O., invalido civile così riconosciuto dall’Istituto di previdenza e quindi col diritto al previsto assegno mensile. Nessun dubbio nello svolgimento delle procedure sulle condizioni invalidanti e sulla pacifica spettanza dell’assegno economico. Ma, trascorsi alcuni mesi dalla concessione del beneficio, qualche solerte funzionario della previdenza lo ripesca dagli archivi e ne dispone la revoca (e la restituzione del già riscosso) ritenendo che il sostentamento percepito dal sacerdote costituisce reddito che travalica il limite stabilito dalla legge per gli invalidi civili.
Durante il percorso giudiziario durato nove anni al fine di ottenere l’annullamento della revoca, tutti i gradi del contenzioso si sono conclusi con rigetto, nella valutazione che la legge 222/1985 assimila la remunerazione dei sacerdoti al reddito da lavoro dipendente a tutti gli effetti fiscali, compresi quelli relativi all’invalidità civile.
È mancata, durante tutte le fasi di giudizio, un’analisi sulla evidente normativa pattizia della remunerazione e che la legge 222 riprende, alla lettera, dal Protocollo della Commissione paritetica per gli enti ecclesiastici in Italia, “ai soli fini fiscali”, richiamando unicamente l’applicazione Irpef sulle remunerazioni dei sacerdoti. Già nel 2003 l’Istituto Centrale per il Sostentamento intervenne per precisare che le remunerazioni del clero, ai sensi dell’art. 25 della legge 222/1985, sono cumu-labili con i trattamenti pensionistici erogati dall’Indpap di allora. Oggi, si può aggiungere, anche per le prestazioni liquidate dall’Inps.
Lo stesso Istituto ricorda oggi che i sacerdoti che intendono avvalersi per la prima volta dell’assistenza per il 730, devono prenotarsi entro il prossimo 16 febbraio.
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