N
el 2007 la Corte di Giustizia Europea ha imposto all’Italia l’età per la pensione delle donne statali elevandola da 60 a 65 anni, la stessa per gli uomini. Per evitare il brusco aumento, molte dipendenti hanno lasciato il servizio e, grazie alla legge 322/1958, hanno trasferito all’Inps i contributi di quel tempo (gestione Inpdap) in vista della pensione a 60 anni in vigore nel settore privato. Il fiume di trasferimenti ha allarmato l’Istituto di previdenza per l’impennata dei costi. Unica soluzione: abrogare la legge 322. Cancellata la legge, dal 31 luglio 2010, sono rimaste però inevase numerose pratiche di riscatti, ricongiunzioni e accrediti vari. Dopo 14 anni, con il messaggio 2802 del 2 agosto, Inps e ministero del Lavoro hanno messo ordine in questa situazione. Direttamente interessati, avendo avuto contributi nel settore pubblico, sono in particolare i docenti di religione (iscritti alla Cassa Stato) e i cappellani nelle strutture sanitarie (iscritti alla Cpdel) che hanno lasciato il servizio senza diritto alla pensione, mancando cioè 20 anni interi di versamenti oppure solo l’età. Per le cessazioni dal servizio per qualsiasi motivo avvenute dopo il 31 luglio 2010 senza diritto a pensione docenti e cappellani non possono più avvalersi della legge 322. Possono invece chiedere riscatti e accrediti vari anche oltre i termini di legge per la specifica operazione. Per cessazioni avvenute prima del 31 luglio 2010 senza diritto a pensione: ai docenti viene costituita d’ufficio una posizione assicurativa nella gestione dei lavoratori dipendenti, salvo che l’interessato rinunci essendo in vista della pensione. I cappellani possono invece ottenere a domanda l’analoga posizione assicurativa ma, non sono consentite domande di riscatti, ricongiunzioni ecc. Eventuali contributi residui nella Gestione Pubblica, non sufficienti per una pensione autonoma, possono essere utilizzati per le pensioni in cumulo. Invece i contributi nella nuova posizione Inps sono utili per ottenere una pensione supplementare successiva al pensionamento nel Fondo Clero o altra previdenza.
© riproduzione riservata
© Riproduzione riservata
ARGOMENTI: