Decreti “milleproroghe” patologia incorreggibile
domenica 23 febbraio 2025
La lunga serie dei decreti cosiddetti “milleproroghe” si è ulteriormente accresciuta con il provvedimento convertito in legge nei giorni scorsi. Secondo la Treccani il termine, di origine chiaramente giornalistica, è attestato già nel 1993 e anche in dottrina c’è chi fa risalire questa tipologia normativa all’inizio degli anni Novanta, in particolare al decreto-legge n.1 del 1992, intitolato “Differimento di termini previsti da disposizioni legislative e interventi finanziari vari”. Ma l’opinione largamente prevalente colloca il primo “milleproroghe” nel 2001, comunque un bel po’ di anni fa. Da allora l’appuntamento si è ripetuto praticamente ogni anno, fatta eccezione per il 2017 e il 2019. Nel 2003, 2004 e 2006 i provvedimenti sono stati addirittura due, nel 2018 il “milleproroghe” non è arrivato a fine anno ma a luglio. Non risulta che nei principali Paesi europei esista qualcosa di paragonabile per portata e ripetitività. È una specialità italiana, insomma. E nell’ampia e variegata casistica dell’uso (e talvolta purtroppo anche dell’abuso) della decretazione d’urgenza, questo particolare genere ha una sua specifica collocazione. Il principale testo di riferimento è la sentenza n.22 del 2012 della Corte costituzionale, laddove si afferma che tali decreti «devono obbedire alla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti a oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale». La Consulta chiarisce così in che senso vada inteso, nel caso dei “milleproroghe”, il requisito dell’omogeneità di contenuto che ogni decreto-legge deve avere insieme a quelli di necessità e urgenza. È un’omogeneità di scopo, non di materia. La conseguenza è che attraverso provvedimenti di questo genere non si possono inserire nuove discipline “a regime”, e la Corte ha già avuto occasione di intervenire sul punto in sede di giudizio di legittimità, soprattutto per quanto riguarda le leggi di conversione, che peraltro tendono a gonfiarsi a colpi di emendamenti nel corso dell’esame parlamentare. Al di là dei sofisticati profili di regolarità formale, la prassi ormai abbondantemente consolidata dei “milleproroghe” segnala una patologia sostanziale del sistema che non si limita all’utilizzo strumentale del decreto-legge. Quest’ultimo è sicuramente un problema reale. L’esperienza insegna, per esempio, che non solo i parlamentari nella fase di conversione, ma lo stesso governo al momento dell’emanazione difficilmente resistono alla tentazione di “nascondere” all’interno di questi vasti zibaldoni normativi certe proroghe di misure impopolari o troppo strettamente collegate a interessi particolari. In radice, però, la necessità di ricorrere non episodicamente a queste maxiproroghe rivela un malessere strutturale della nostra produzione legislativa. Nel 2021 l’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica scriveva di «imprevidenza, scarsa capacità o volontà di analizzare costi, benefici e fattibilità delle norme, distanza fra le declamazioni di principio e la realtà». In molti casi siamo ancora lì. Eppure fare bene le leggi sarebbe un formidabile obiettivo di riforma istituzionale. © riproduzione riservata
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