Il Terzo settore e il volontariato sono il fiore all'occhiello dell'Italia - Archivio
Il volontariato entra in cabina di regia. Una carica sociale, infatti, può essere rivestita mediante attività di volontariato, a condizione che per quest’ultima attività vengano rispettati i requisiti fissati dal Codice di Terzo settore (in primis quello della gratuità). A precisarlo è il ministero del Lavoro (nota prot. n. 624/2020). Il Codice del Terzo settore (art. 17 del dlgs n. 117/2017, Cts) stabilisce il principio di gratuità dell’attività del volontario, eccezion fatta del rimborso di spese sostenute e documentate entro limiti massimi predefiniti. Inoltre, prevede il divieto di rimborsi forfettari e l’incompatibilità tra la posizione del volontario e ogni forma di prestazione lavorativa retribuita dall’ente di cui il volontario sia socio, associato o tramite il quale presta l’attività di volontariato. In merito, il ministero ha avuto già modo di precisare che la sussistenza di qualsiasi forma di rapporto di lavoro con un Ets (ente di Terzo settore) preclude allo stesso lavoratore di svolgere attività di volontariato per lo stesso Ets. Tuttavia, i lavoratori dipendenti, per poter svolgere attività di volontariato, possono fruire di forme di flessibilità previste da contratti e da accordi collettivi: la possibilità, precisa il ministero, si rivolge evidentemente a soggetti che non sono dipendenti dello stesso ente tramite il quale svolgono la loro attività di volontariato.
Il ministero spiega che, nel concetto di attività di volontariato, rientra non solo quella rivolta direttamente allo svolgimento di una o più attività di interesse generale costituenti l’oggetto sociale di un Ets, ma pure l’attività relativa all’esercizio della titolarità di una carica sociale, in quanto strumentale all’implementazione dell’oggetto sociale dell’ente. Affinché l’esercizio di una carica sociale possa atteggiarsi in termini di attività di volontariato, aggiunge il ministero, è necessario che risponda ai requisiti del Cts (ex art. 17), tra i quali spicca in primis la gratuità. Il ministero aggiunge che l’assenza di compensi per lo svolgimento degli incarichi associativi è imposta alle organizzazioni di volontariato (Odv); per tutti i restanti Ets, invece, l’eventuale attribuzione dei compensi a favore dei titolari di cariche sociali è demandata all’autonoma scelta dell’ente. Da ciò scaturisce un’incompatibilità assoluta tra gratuità del servizio e compensi per attività remunerata. Peraltro, aggiunge il ministero, l’eventuale corresponsione di compensi al titolare di una carica sociale da parte dell’ente di appartenenza, sebbene per attività svolta diversa da quella relativa all’incarico rivestito, incontra limitazioni da un lato per conflitto d’interesse e dall’altro per il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili.
Infine, il ministero precisa che non crea problemi la possibilità per un soggetto che ha svolto attività retribuita per conto dell’ente di candidarsi a ricoprire una carica sociale. A patto, però, che all’avvio dell’attività di titolare della carica sociale la prestazione retribuita sia terminata e che in costanza d’incarico non ne vengano commissionate di ulteriori.