giovedì 19 marzo 2020
A stabilirlo è il decreto ministeriale del 25 febbraio, pubblicato sul sito internet del ministero del Lavoro, nella sezione pubblicità legale
Operazioni di bonifica di un sito contaminato

Operazioni di bonifica di un sito contaminato - Petyx

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Confermata al 20% della rendita, per l’anno 2019, la prestazione aggiuntiva erogata da Inail a favore delle vittime dell’amianto (stessa misura dell’anno 2018). A stabilirlo è il decreto ministeriale del 25 febbraio, pubblicato sul sito internet del ministero del Lavoro, nella sezione pubblicità legale. La prestazione aggiuntiva, finanziata dallo specifico “fondo vittime per amianto” istituto con la legge n. 244/2007 (protocollo Welfare) presso l’Inail, è una maggiorazione della rendita fruita dai soggetti affetti da patologie asbesto-correlate per esposizione ad amianto e fibra fiberfrax ovvero, in caso di premorte, dai rispettivi eredi. Si tratta di oltre 20mila aventi diritto, tutte vittime dell’amianto. La prestazione viene erogata d’ufficio dall’Inail in due acconti e un conguaglio. Soltanto per gli anni 2008, 2009 e 2010 è stata erogata in modalità una tantum (cioè in un'unica soluzione). A partire dall’anno 2011, invece, si segue il procedimento degli acconti e conguaglio, con misure fissate annualmente da apposito decreto ministeriale. In genere la misura del primo acconto è pari al 10% dell’importo della rendita; il secondo acconto, erogato fino a esaurimento delle risorse disponibili, è liquidato in unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento. Infine, il conguaglio è corrisposto entro sei mesi dalla fine dell’anno successivo a quello di riferimento. Il decreto 25 febbraio, appena pubblicato, stabilisce l’importo della prestazione aggiuntiva da riconoscere per l’anno 2019, in misura pari al 20% della rendita base (praticamente è la stessa misura dell’anno scorso, mentre negli anni 2016 e 2017 è stata pari a 14,7%). Per il pagamento è previsto l’accredito su conto corrente bancario o postale o sul libretto di deposito o su carta prepagata con Iban. Oppure anche tramite gli istituti di credito convenzionati con l’Inps, per i titolari di rendita che riscuotono all’estero. Per importi non superiori a 1.000 euro è possibile, infine, il pagamento in contanti presso sportello bancario o postale.

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