mercoledì 22 maggio 2013
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​Visita fiscale per i co.co.pro. che si danno per ammalati. L’Inps, infatti, può effettuare accertamenti medico legali, domiciliari e/o ambulatoriali, per verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Lo precisa lo stesso istituto di previdenza nella circolare n. 77/2013, illustrando le regole su malattia e congedo parentale per i lavoratori iscritti alla gestione separata. Pertanto, come per i dipendenti, anche per i parasubordinati (professionisti senza cassa, co.co.co., lavoratori a progetto, ecc.), quando ammalati, c’è l’obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità.Destinatari dell’indennità di malattia, spiega la circolare, sono tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria né pensionati, che possano far valere determinati requisiti contributivi e reddituali. L’Inps individua due “macrocategorie”: i lavoratori ‘parasubordinati’ (con committente o associante) e i lavoratori libero professionisti. Per la prima categoria, la tutela decorre dal 1° gennaio 2007; per la seconda dal 1° gennaio 2012. In ogni caso, il diritto all’indennità di malattia si prescrive in un anno. La circolare, ancora, spiega che l’indennità di malattia è esclusa per gli eventi di durata inferiore a quattro giorni. In caso di ricaduta o di continuazione di un precedente evento morboso diagnosticato della durata inferiore a quattro giorni, l’indennità è dovuta anche per i primi tre giorni; da ciò deriva, precisa l’Inps, la necessità che i lavoratori trasmettano all’Inps la certificazione di malattia anche quando la durata non consente l’erogazione dell’indennità (fino a tre giorni).

Ancora l’Inps spiega che presupposto per il diritto all’indennità è la sussistenza di attività lavorativa in corso al momento della malattia, cui consegua un’effettiva astensione dal lavoro durante tutto il periodo indennizzato. Quanto ai requisiti, la disciplina ne prevede due. Il primo è di tipo contributivo e richiede che il lavoratore abbia “accreditati” almeno tre mesi di contributi negli ultimi 12 mesi precedenti l’evento di malattia. Attenzione; deve trattarsi di contributi “accreditati”, un concetto che non equivale a quello di “versati”, poiché per l’accredito di 1 (uno) mese è necessario non solo il versamento del contributo ma anche che il versamento sia di una certa entità. Per il 2013, precisa l’Inps, il contributo mensile che garantisce l’accredito di 1 (uno) mese è pari a 354,75 euro. Il secondo requisito è di tipo reddituale: il reddito individuale annuale del lavoratore, soggetto alla contribuzione presso la gestione separata, non deve superare il 70% del massimale di contribuzione annua (si prende a riferimento l’anno solare precedente quello nel quale è iniziata la malattia). Per il 2013, precisa l’Inps, il limite di reddito che garantisce l’erogazione dell’indennità di malattia corrisponde a 67.304,30 euro. Le misure dell’indennità giornaliera, per l’anno 2013, sono dunque pari a:• euro 10,85 se i contributi accreditati nei 12 mesi precedenti la malattia sono compresi tra 3 e 4 mensilità;• euro 16,28 se i contributi accreditati nei 12 mesi precedenti la malattia sono compresi tra 5 e 8 mensilità;• euro 21,71 se i contributi accreditati nei 12 mesi precedenti la malattia sono compresi tra 9 e 12 mensilità;Infine la circolare precisa che anche per i lavoratori iscritti alla gestione separata l’Inps può disporre accertamenti medico legali domiciliari e/o ambulatoriali, al fine di poter verificare la sussistenza dell’incapacità temporanea al lavoro. Pertanto, per consentire il regolare espletamento dei controlli, i lavoratori ammalati devono rendersi disponibili durante la fasce orarie stabilite dalla normativa e a porre la massima attenzione affinché venga indicato nel certificato di malattia il corretto indirizzo ai fini della reperibilità durante la prognosi. Le fasce orarie da osservare sono: mattino dalle 10 alle 12 e pomeriggi dalle 17 alle 19.

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