Via libera al terzo contingente di esodati. I lavoratori interessati (prosecutori volontari, lavoratori in mobilità, lavoratori cessati con incentivi all’esodo) dovranno fare domanda entro il 25 settembre per essere ammessi al beneficio di andare in pensione prima, ossia sulla base dei requisiti vigenti prima della riforma Fornero. A dare attuazione alla salvaguardia per altri 10.130 esodati, autorizzati dalla legge n. 228/2012 (legge Stabilità 2013), è il decreto 22 aprile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123/2013.Il terzo contingente si caratterizza per l’ampliamento di platea dei salvaguardati. Nel dettaglio, sono interessati:a) i lavoratori cessati dal lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga in base ad accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionano i requisiti di pensione durante il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;b) prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011 con un contributo volontario almeno accreditato o accreditabile entro il 6 dicembre 2011 (data di entrata in vigore del dl n. 201/2011), ancorché abbiano svolto attività di lavoro dipendente con un reddito non superiore a 7.500 euro;c) lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto attività di lavoro dipendente con un reddito non superiore a 7.500 euro;d) prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data i quali, proprio perché fruitori della mobilità, devono attendere il termine di fruizione della stessa per poter versare i contributi volontari, a condizione che perfezionino i requisiti utili per la decorrenza della pensione (inclusa finestra) entro il 36mo mese successivo alla data di entrata in vigore del dl n. 201/2011 (entro il mese di dicembre 2015).
Tutti i lavoratori interessati al terzo contingente di esodati dovranno presentare domanda per aver accesso alla salvaguardia, alcuni alla direzione territoriale del lavoro (Dtl) e altri all’Inps. Nello specifico, i lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria oppure in deroga dovranno presentare istanza alla direzione territoriale del lavoro (Dtl) competente per territorio; i lavoratori che hanno risolto il proprio rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 dovranno presentare istanza alla Dtl dinanzi alla quale gli accordi privati sono stati sottoscritti ovvero alla Dtl competente in base alla residenza del lavoratore interessato, nell’ipotesi di accordo collettivo; i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria dovranno presentare la domanda all’Inps. In ogni caso, andrà rispettato lo stesso termine che è fissato al 120mo giorno successivi alla data di pubblicazione del decreto in gazzetta ufficiale, ossia al 25 settembre 2013.
L’esame delle istanze è effettuato dalle Commissioni già istituite per i due precedenti decreti. Le decisioni di accoglimento sono tempestivamente trasmesse in modalità telematica all’Inps. Invece, avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze, i lavoratori potranno presentare richiesta di riesame entro 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento, innanzi alla Dtl presso cui era stata già presentata istanza.