martedì 13 agosto 2013
​Tra i tanti temi trattati: l'interdizione anticipata, i permessi retribuiti, l'astensione obbligatoria, i riposi giornalieri, i congedi parentali, le misure per la flessibilità e le novità introdotte dalla riforma Fornero.
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​La tutela della genitorialità, dai principi costituzionali alle più recenti norme in tema di flessibilità e conciliazione tra lavoro e famiglia, è al centro di un vademecum realizzato dalla Fondazione Studi consulenti del lavoro, rivolto ai futuri genitori che hanno bisogno di orientarsi tra le tutele stabilite dalla legge e le numerose novità recentemente introdotte. Si tratta di una traduzione pratica della normativa in materia, per gestire al meglio questo delicato momento nel rapporto azienda-dipendente, conciliando con serenità e consapevolezza il lieto evento e le esigenze connesse all'attività lavorativa svolta.Tra i tanti temi trattati: l'interdizione anticipata, i permessi retribuiti, l'astensione obbligatoria, i riposi giornalieri, i congedi parentali, le misure per la flessibilità e le novità introdotte dalla riforma Fornero. Ad esempio, è bene sapere che durante l'intero periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio sonopreviste particolari disposizioni per salvaguardare la salute delle lavoratrici e che le tutele si applicano anche alle lavoratrici che hanno adottato o ricevuto in affidamento bambini fino al compimento dei sette mesi d'età.Dal momento in cui viene data notizia al datore di lavoro, è infatti vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno (quello tra le 24 e le 6 del mattino), al trasporto e al sollevamento dei pesi o ai lavori pericolosi, faticosi o insalubri. E se, in questi casi, la lavoratrice non può essere spostata ad altre mansioni, il Servizio ispettivo territoriale del ministero del Lavoro può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo di gravidanza o fino al settimo mese di età del figlio. L'interdizione anticipata può essere disposta anche per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose.Le gestanti hanno anche diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui non sia possibile eseguirli fuori dall'orario di lavoro. Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità (cinque mesi), le lavoratrici possono poi usufruire della flessibilità del congedo, astenendosi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto. Per poter avvalersi di questa flessibilità è necessario che ilmedico specialista ginecologo del Servizio sanitario nazionale e il medico competente aziendale (ove previsto) certifichino che tale opzione non comporta pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.E anche i papà hanno dei diritti. Ad esempio, il congedo di paternità ossia l'astensione dal lavoro, fruito in alternativa al congedo di maternità, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o grave infermità della madre; abbandono o affidamentoesclusivo del bambino al padre. Terminato il periodo di congedo, la lavoratrice o il lavoratore, a meno che non vi rinuncino, hanno diritto di rientrare nella stessa unità produttiva dove erano occupati all'inizio del periodo di congedo, oppure di rientrare in un'altra unità produttiva situata nel medesimo comune, e di restarvi fino al compimento di un anno di età del bambino (o un anno dall'ingresso del minore in famiglia, se adottato o in affidamento).Hanno inoltre diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti. Niente licenziamento per le lavoratrici dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nonchè fino al compimento di un anno di età del bambino. In caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.
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