Mammà e papà hanno ora più tempo per assistere i figli disabili. Dal 25 giugno 2015, infatti, è loro concessa la possibilità di fruire del prolungamento del congedo parentale fino alla durata di tre anni entro i dodici anni di età del figlio (o dell’ingresso in famiglia, in caso di adozione o affidamento), invece di otto anni rimasto operativo fino al 24 giugno 2015. Il congedo, in tal caso, per tutta la sua durata (tre anni), dà diritto all’indennità del 30% della retribuzione. La novità deriva dalla riforma del Jobs Act (dlgs n. 80/2015).
Il nuovo congedo parentaleIl congedo parentale (ex astensione facoltativa) è il diritto di genitore, lavoratore dipendente, di assentarsi dal lavoro secondo modalità e durate prestabilite dalla legge e contratti collettivi. Tale diritto (cioè la fruizione del congedo parentale), dal 25 giugno, è riconosciuto nei primi dodici anni di vita di ciascun figlio; fino al 24 giugno, invece, era riconosciuto nei primi otto anni di vita di ciascun figlio. Il congedo parentale può essere fruito, complessivamente tra i due genitori (mamma e papà), per massimo 10 mesi; tuttavia, se il papà ne fruisce per almeno 3 mesi, il limite complessivo tra i due genitori sale a 11 mesi. Nell'ambito dei predetti limiti (10 ovvero 11 mesi), il diritto di astenersi dal lavoro spetta: a) alla madre, trascorso il periodo di congedo di maternità (ex astensione obbligatoria), per un periodo non superiore a 6 mesi da fruire in maniera sia continuativo sia frazionata; b) al padre, sin dalla nascita del figlio, per un periodo non superiore a 7 mesi da fruire in maniera continuativa o frazionata.
Nell’ipotesi di un solo genitore (single, ragazza-madre, ecc.) il congedo parentale spetta per un periodo massimo di 10 mesi, da fruire in maniera continuativa o frazionata.
Il prolungamento fino a tre anniNel caso di figlio affetto da handicap grave (situazione di gravità accertata ai sensi dell’ art. 4, comma 1, della legge n. 104/1992), la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre ha diritto fino ai 12 anni d’età del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a tre anni, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati (oppure anche in caso di ricovero, a condizione che sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore). Nel calcolo del limite massimo di congedo parentale prolungato (tre anni) si tiene conto anche dei periodi di congedo parentale ordinario fruito dai genitori (10/11 mesi). Si ricorda che l’handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, legge n. 104/1992). L'handicap è poi considerato “grave” quando la persona necessita di intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, legge n. 104/1992).
La riforma del Jobs actAnche in questo caso la riforma Jobs act ha ridefinito il limite di età del figlio con disabilità in situazione di gravità entro cui i genitori possono fruire del prolungamento del congedo parentale: fino al 24 giugno 2015, infatti, il prolungamento del congedo parentale era possibile entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino con disabilità in situazione di gravità; dal 25 giugno 2015, invece, la possibilità è data fino al dodicesimo anno di vita del figlio con disabilità in situazione di gravità. Ovviamente, l’ampliamento dell’arco temporale entro cui fruire del prolungamento del congedo parentale trova applicazione anche per i casi di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento. Pertanto, dal 25 giugno 2015 il prolungamento del congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro 12 anni (e non più 8 anni) dall'ingresso in famiglia del minore con disabilità in situazione di gravità. Inoltre, i giorni fruiti fino al dodicesimo anno di vita del bambino (o fino al dodicesimo anno dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento) a titolo di prolungamento del congedo parentale danno diritto pieno all’indennità economica pari al 30% della retribuzione. Non risulta cambiato, invece, che il prolungamento del congedo parentale:• ha una durata massima di tre anni;• decorre a partire dalla conclusione del periodo di normale congedo parentale teoricamente fruibile dal genitore richiedente;• non può essere fruito oltre il raggiungimento della maggiore età del minore.