lunedì 9 settembre 2013
COMMENTA E CONDIVIDI
Nuova chance per chi si è avvalso della sanatoria stranieri del 2012. Le istanze dei datori di lavoro scartate e finite nella «black list» infatti vanno riesaminate dalle direzioni territoriali del lavoro in base ai principi di ragionevolezza e di buona fede. A stabilirlo il dl lavoro (dl n. 76/2013 convertito in legge n. 99/2013), con una novità illustrata dalla circolare congiunta del ministero dell'Interno e di quello del Lavoro prot. n. 4096/2013) e che rappresenta la via d’uscita a circa un terzo di più di 134mila domande di regolarizzazione di immigrati presentante entro il 15 ottobre scorso ma rimaste fuorigioco. Per i lavoratori (gli stranieri), invece, la seconda chance regala la certezza di ottenere un permesso di soggiorno.La sanatoria stranieri in questione è quella prevista dal dlgs n. 109/2012. Si rivolgeva ai datori di lavoro (famiglie o imprese) che al 9 agosto 2012 occupavano irregolarmente, da almeno tre mesi, lavoratori stranieri presenti in Italia dal 31 dicembre 2011. Per avvalersene era necessario prima di tutto il pagamento del contributo una tantum di 1.000 euro; poi il versamento dei contributi relativi al rapporto di lavoro sanato per un minimo di sei mesi; infine una domanda, da presentare in via telematica in un mese, tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2012. Il dl n. 76/2013 ha introdotto alcune modifiche al dlgs n. 109/2012, di fatto andando a disciplinare l’ipotesi di chiusura in negativo della sanatoria per cause imputabili al solo datore di lavoro non prevista in origine. Le correzioni hanno il fine di accelerare la conclusione dei procedimenti di valutazione delle istanze che finora è avanzato molto lentamente. In tutto sono 134.747 le domande presentate da famiglie e imprese ma, come denunciato dall’Uil «su 37mila domande concluse ben un terzo è stata rigettata» (dati di aprile 2013). Insomma tutto ancora in alto mare: perciò il ministero dell’interno e quello del lavoro hanno anticipato le novità con una nota (la prot. n. 4096/2013), istruendo gli uffici a una “riedizione” della sanatoria con vincoli molto meno restrittivi.In buona sostanza anziché l’archiviazione della pratica si prevede il diritto a favore del lavoratore di ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Prima di tutto infatti la circolare spiega che in merito ai requisiti del datore di lavoro e ai pareri da esprimere sui datori di lavoro inseriti nella cosiddetta «black list» le giustificazioni presentate dal datore di lavoro nel caso di mancato ritiro da parte dello stesso del nulla osta, nelle procedure di decreto flussi degli anni precedenti e nel caso di mancata assunzione del lavoratore dopo la firma del contratto di soggiorno per dichiarata irreperibilità dello stesso dovranno essere valutate caso per caso. Le giustificazioni sono considerate in base ai principi di ragionevolezza e buona fede, purché tali comportamenti non risultino ricorrenti in relazione al medesimo datore di lavoro. Le direzioni territoriali del lavoro devono rivalutare opportunamente dette dichiarazioni potendo, eventualmente, ove sussistano i requisiti sopra richiamati, modificare il parere precedentemente espresso: insomma una riconsiderazione del proprio operato “a maglie più larghe”.La circolare ministeriale, inoltre, spiega che, nei casi di rigetto della sanatoria per cause imputabili esclusivamente al datore di lavoro (ossia tutte le ipotesi che hanno causato parere negativo da parte della questura o della direzione territoriale del lavoro), la notifica di rigetto inviata al lavoratore è integrata della convocazione presso lo sportello unico (dello stesso lavoratore), al fine di rilasciargli il permesso per attesa occupazione. In tal caso inoltre vengono archiviati gli eventuali procedimenti penali e amministrativi a carico del lavoratore, mentre quelli eventualmente a carico del datore di lavoro (e sospesi nelle more della definizione della sanatoria) riprendono il loro naturale decorso. Per il rilascio del permesso, precisa ancora la circolare, resta comunque dovuta la presenza di due requisiti: il pagamento dei mille euro e la presenza in Italia del lavoratore al 31 dicembre 2011.Nei casi di cessazione del rapporto di lavoro se il lavoratore ha il requisito della presenza in Italia al 31 dicembre 2011, accertato in sede di convocazione presso lo sportello unico, è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. La circolare spiega che, in tal caso, le modalità di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro sono quelle contenute nella circolare Inps n. 10/2013; il datore di lavoro che ha presentato la dichiarazione di emersione resta responsabile per il pagamento delle somme (contributi, ecc.) sino alla data di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro. Se il lavoratore risulta titolare di un nuovo rapporto di lavoro al momento del rilevamento fotodattiloscopico presso gli uffici immigrazione delle questure, presentando copia della Co (comunicazione obbligatoria), che assolve gli obblighi in capo al datore di lavoro derivanti dalla sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, potrà ottenere direttamente un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.Infine, i ministeri (interno e lavoro) hanno fornito una serie di precisazioni su diverse situazioni che hanno costituito (e potrebbero ancora costituire) intoppo alla positiva conclusione del procedimento di regolarizzazione. Vediamole. Nel caso di redditi congiunti di più familiari, nell’eventualità che la direzione territoriale del lavoro abbia dato parere positivo con riserva (per la difficoltà di verifica), i ministeri stabiliscono che lo sportello unico potrà ora sciogliere la riserva procedendo al controllo della documentazione prodotta successivamente relativa alla certificazione reddituale. Nel caso in cui la documentazione presentata non risulti idonea alla prosecuzione della trattazione della procedura, la documentazione verrà (re)inviata alla direzione territoriale del lavoro per la relativa valutazione. Ancora: nel caso di assunzione di più lavoratori domestici la circolare ritiene «opportuno che la verifica del reddito sia effettuata senza procedere alla automatica moltiplicazione del reddito (per esempio 20.000 per un domestico, 40.000 per due domestici), ma la direzione territoriale del lavoro dovrà valutare caso per caso la situazione reddituale complessiva del datore di lavoro».Ancora: poiché lo Sportello unico provvede alla verifica della documentazione attestante il bisogno di assistenza nel caso di assunzione di uno o più badanti, i ministeri spiegano che la certificazione medica attestante la necessità di assistenza andrà considerata valida sia in presenza di un provvedimento di riconoscimento d’invalidità civile sia nel caso di attestazione circa la necessità di assistenza rilasciata da parte del medico di famiglia iscritto al servizio sanitario nazionale (Ssn). Nel caso, poi, di richiesta di assunzione di una o più badanti, in mancanza della prescritta certificazione medica, la domanda sarà (re)inviata alla direzione territoriale del lavoro per le necessarie verifiche dei requisiti reddituali. Infine: non è più un requisito per la sanatoria l’idoneità alloggiativa. La sua mancanza, precisa infatti la circolare, non può essere ostativa alla regolarizzazione perché costituisce un requisito del solo contratto di soggiorno e, peraltro, perché non ne è richiesta la sussistenza ma la mera “richiesta di certificazione dell’idoneità alloggiativa”. In definitiva, spiegano i ministeri, nell’ambito della procedura di emersione l’idoneità alloggiativa va richiesta, ma non può essere considerata da sola quale motivazione per un rigetto.
© Riproduzione riservata
COMMENTA E CONDIVIDI

ARGOMENTI: