Lavoratori stranieri in un cantiere - Archivio
Lo straniero che si è avvalso della «sanatoria Covid19» per legalizzare la sua presenza in Italia, può chiedere e ottenere la conversione del “permesso di soggiorno temporaneo” così ottenuto in “permesso di soggiorno per motivi di lavoro”. A una condizione: che sia stato assunto in data successiva alla presentazione della domanda di sanatoria (che gli ha consentito di ottenere il permesso temporaneo).
I chiarimenti, che riguardano la recente sanatoria introdotta con le misure anti-Covid dal cosiddetto decreto Rilancio, sono stati forniti dall’Ispettorato nazionale del lavoro (nota n. 4435/2020). Due i tipi di sanatoria, entrambe chiuse il 15 agosto: la prima per l’emersione di rapporti di lavoro, sia di lavoratori italiani sia di stranieri presenti in Italia prima dell’8 marzo; la seconda per rilascio di permessi di soggiorno temporanei, agli stranieri presenti in Italia con permesso scaduto al 31 ottobre 2019. Le sanatorie hanno interessato solo alcuni settori specifici: lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare; agricoltura, allevamento, zootecnia, acquacoltura, pesca, attività connesse; assistenza alla persona per sé o per componenti della famiglia, anche non conviventi affetti da patologie o disabilità che limitino l’autosufficienza.
La sanatoria prevede(va), tra l’altro, che qualora «nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa in conformità alle previsioni di legge nei settori (…), il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro». Ministero del Lavoro e Inl (Ispettorato nazionale del lavoro) hanno dettato le relative istruzioni, in particolare per ciò che concerne il rilascio della «attestazione di occupazione», da parte delle sede territoriali degli ispettorati, necessaria alla conversione del permesso da “temporaneo” (ottenuto con sanatoria) a “motivi di lavoro”, la cui durata può arrivare a due anni e offre, inoltre, altre garanzie (ad esempio, un ulteriore permesso per ricerca lavoro). In merito sono stati chiesti chiarimenti sulla possibilità di rilasciare le attestazioni anche a fronte di contratti di lavoro inerenti a rapporti di lavoro già conclusi e/o a richieste prive dell’indicazione del codice Ateco (per la verifica del settore di attività).
L’Inl spiega che l’esibizione del contratto di lavoro dà luogo alla conversione del permesso di soggiorno solamente se (il contratto) è stato concluso successivamente all’istanza di permesso di soggiorno temporaneo. Perché la ratio della sanatoria è quella di precostituire un titolo di soggiorno regolare per consentire agli extracomunitari presenti in Italia, privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto al 31 ottobre 2019, di stipulare regolari contratti di lavoro. A tali condizioni, precisa l’Inl, anche un contratto di lavoro non più in vigore alla presentazione della richiesta di attestazione all’Itl ne consente il rilascio.
Se manca l’indicazione del codice Ateco, precisa ancora l’Inl, va fatta richiesta d’integrazione al datore di lavoro, unico soggetto legittimato a tale adempimento.