Il dipendente assente per malattia che intenda anticipare il rientro al lavoro rispetto alla data indicata dal medico può farlo se presenta una nuova certificazione di rettifica dell’originaria prognosi. A spiegarlo è l’Inps nel messaggio n. 6973/2014. La regola, sebbene illustrata solo a favore dei dipendenti dell’istituto, in realtà vale in generale per tutti i lavoratori.I chiarimenti, spiega l’istituto di previdenza, sono necessari per i numerosi quesiti formulati in materia di assenza per malattia e casistica del rientro anticipato nel luogo di lavoro. Come prima cosa, l’Inps ricorda che l’assenza per malattia dei dipendenti pubblici e privati è, oggi, attestata da certificati medici inviati telematicamente. I medici, in particolare, predispongono i certificati entro le successive 24 ore alle visite dei propri assistiti, lavoratori dipendenti, e li inviano al datore di lavoro tramite il cosiddetto “sistema di accoglienza centrale”, Sac, attivo sul sito web del ministero dell’economia. Gli stessi medici, poi, durante tutto il periodo di prognosi, possono inviare nuovi certificati che annullano i precedenti o che li rettificano (per esempio in caso di evidenti errori o refusi). La rettifica, evidenzia l’Inps, è anche l’eventualità nel caso in cui i medici abbiano modo di riscontrare nel paziente un decorso della malattia più favorevole rispetto a quanto in precedenza diagnosticato, tale da poter ridurre il tempo di prognosi.In secondo luogo l’istituto di previdenza, richiamando l’art. 2087 del codice civile, spiega che il datore di lavoro è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei prestatori di lavoro; e aggiunge che l’art. 20 del Testo Unico sulla sicurezza (il dlgs n. 81/2008) obbliga il lavoratore a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.Come terzo aspetto l’Inps ricorda che il datore di lavoro dispone solo dell’attestato di malattia, in quanto non è legittimato a ricevere i certificati completi, cioè recanti anche l’indicazione della diagnosi oltre a quella dei giorni di assenza accordati dal medico. Pertanto, si chiede l’Inps, non sapendo né diagnosi né malattia, potrebbe il datore di lavoro valutare adeguatamente se e in che misura il dipendente che intenda rientrare prima in servizio abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche? Se la risposta è negativa, ne deriva l’impossibilità per il datore di lavoro di assolvere agli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ed è quanto ritiene l’Inps che, in conclusione, precisa: ogni dipendente assente per malattia che, considerandosi guarito, voglia riprendere anticipatamente il lavoro rispetto alla prognosi del proprio medico curante, potrà essere riammesso in servizio soltanto in presenza di un altro certificato medico di rettifica dell’originaria prognosi.