Sì al reddito di cittadinanza (Rdc) a favore dei cittadini senza dimora anche se, formalmente, privi del requisito di residenza continuativa in Italia negli ultimi due anni. In tal caso, però, per il diritto al Rdc, devono procedere a una “ricostruzione sostanziale” della situazione relativa alla residenza, potendo contare sull’aiuto dei Comuni. Lo ha stabilito il ministero del Lavoro (nota prot. n. 1319/2020).
Il Rdc, come noto, spetta ai nuclei familiari che possono far valere, congiuntamente (cioè tutti insieme), diversi requisiti: di residenza e soggiorno; di reddito e patrimonio; sul godimento di beni durevoli.
In relazione al primo tipo di requisiti, chi richiede il Rdc deve:
a) avere cittadinanza italiana o comunitaria o extracomunitaria con possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
b) essere residente in Italia da dieci anni, dei quali gli ultimi due in maniera continuativa.
La persona senza dimora, in via di principio, non è esclusa dal Rdc ovviamente in presenza dei prescritti requisiti. Riguardo ai requisiti anagrafici sono emersi molti casi di cittadini, italiani e non, che risultano essere stati iscritti in anagrafe per oltre dieci anni e che al momento di fare la domanda di Rdc non lo sono più, neanche come residenti senza dimora, perché cancellati per irreperibilità. Come pure sono emersi tanti casi di cittadini attualmente iscritti e residenti da oltre dieci anni, ma con interruzione negli ultimi due anni, sempre per cancellazione dovuta a irreperibilità.
Nei predetti casi, mancando uno dei due requisiti anagrafici (due anni continuativi), il Rdc non può essere riconosciuto. Ma il ministero indica un’uscita di emergenza: è vero che manca il requisito “formale” (iscrizione anagrafica), ma si può ovviare facendo riferimento al requisito “sostanziale”. E spiega come fare. In pratica, occorre dimostrare la permanenza continuativa in un comune d’Italia, con riferimento ai luoghi nei quali il cittadino ha svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana. All’atto della richieste del Rdc, quindi, il cittadino dichiara nella domanda che sussiste il requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti e indica il comune di attuale residenza. Ai fini della verifica, i servizi anagrafici del Comune di residenza avvierà una collaborazione con i servizi competenti per il contrasto alla povertà (servizi sociali), per verificare se ci sono elementi oggettivi di riscontro a quanto dichiarato, anche ricostruendo, in base alle indicazioni del cittadino, la situazione relativa alla residenza e alla motivazione della mancata registrazione anagrafica, acquisendo i vari elementi di riscontro e coinvolgendo, eventualmente, i diversi Comuni interessati e, in via principale, il Comune che ha proceduto alla cancellazione anagrafica a causa di irreperibilità.
Il ministero precisa che tale opportunità (una sorta di deroga) è offerta soltanto ai richiedenti cancellati dai registri anagrafici di un Comune per irreperibilità, a esclusione del caso di cancellazione per mancato rinnovo del permesso di soggiorno o carta di soggiorno, e a patto che non ci sia stato trasferimento all’estero.
Gli aventi diritto devono procedere a una “ricostruzione sostanziale” della situazione relativa alla residenza, potendo contare sull’aiuto dei Comuni
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