lunedì 23 settembre 2013
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Porte spalancate alla pensione per i soprannumerari delle pubbliche amministrazioni. Se ci sono volontari bene; altrimenti sarà la singola pubblica amministrazione a mettere a riposo i dipendenti in esubero, licenziando quelli con più anni di contributi e che, in base alle regole vigenti prima della riforma Fornero, ottengono una pensione entro il 31 dicembre 2014 (vecchia finestra inclusa). Lo stabilisce la circolare n. 3/2013 dalla Funzione pubblica d’accordo con il ministero del lavoro, con quello dell’economia e con l’Inps.
Il “prepensionamento dei lavoratori pubblici in esubero” è una novità figlia della spending review di cui al decreto legge n. 95/2012. Nel prevedere una riduzione degli organici delle p.a (almeno il 20% dei dirigenti e il 10% negli altri casi), il provvedimento ha stabilito che al personale risultante in esubero possano continuare a valere i vecchi requisiti di età e contribuzione per la pensione, ossia quelli in vigore prima della riforma Fornero (dl n. 201/2011, in vigore dal 1° gennaio 2012). La deroga, in particolare, può essere applicata al personale pubblico a queste due condizioni:1) che risulti in esubero;2) che ottenga la “decorrenza” della pensione in applicazione dei vecchi requisiti di pensionamento (si vedano tabella) non oltre il 31 dicembre 2014. A gennaio sono arrivati i decreti sulla riduzione degli organici per nove ministeri, 21 enti di ricerca, 20 enti pubblici non economici, Inps, Enac e 24 enti parco nazionali. Ora le amministrazioni devono dare attuazione ai provvedimenti, predisponendo i piani delle cessazioni di personale da qui fino a tutto il 31 dicembre 2014.
La circolare della Funzione pubblica, in seguito alla Direttiva n. 10/2012 dello stesso dipartimento della presidenza del Consiglio dei ministri, spiega i criteri che le pa devono seguire per individuare il personale destinatario del pre-pensionamento. L’applicazione della norma, spiega la circolare, può comportare due vie di uscite:1) o l’esodo volontario, in caso di dimissioni del dipendente;2) o la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (ossia il licenziamento) da parte della pa.
Alla seconda soluzione, la pa deve farvi ricorso nel caso di un numero insufficiente di domande di pensionamento volontario seguendo il criterio della maggior anzianità contributiva: il lavoratore che ha più anni di contributi va, cioè, licenziato prima. In presenza di più soggetti, dovendo operare una scelta, la pa è tenuta a seguire il criterio del “minor pregiudizio dal punto di vista pensionistico per gli interessati”. In tal caso, cioè, sceglierà di licenziare il lavoratore al quale l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro comporti minore penalizzazione alla pensione. Infine, la circolare ricorda che, per i casi più dubbi circa l’anzianità contributiva posseduta dai dipendenti, le pa possono rivolgersi all’Inps (o altri enti previdenziali) a cui chiedere la situazione contributiva aggiornata.
Trattandosi di requisiti previgenti alla riforma Fornero, precisa più volte la circolare, dovrà tenersi conto anche della vecchia finestra (si veda tabella). Di conseguenza, nella scelta del personale da licenziare la pa dovrà attentamente considerare che, entro il prefissato termine (31 dicembre 2014), il lavoratore maturi non solo il diritto, ma anche la decorrenza della pensione. In linea teorica pertanto, poiché la finestra è pari a 12 mesi (trattandosi di lavoratori “dipendenti”), i lavoratori in esubero che possono accedere all’esodo volontario sono quelli che riescono a maturare i requisiti per la pensione entro la fine di quest’anno, così da ottenere la “liquidazione” della pensione entro il termine prefissato (31 dicembre 2014).
Infine la circolare riepiloga i requisiti per la pensione applicabili agli esuberi (si veda tabella). Tra l’altro, ricorda che fino al 2015 la riforma Fornero ha previsto la possibilità, alle donne, di andare in pensione con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e un’età di almeno 57 anni, a condizione di optare per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. Precisa che tale facoltà può essere invocata dalla lavoratrice in esubero dimissionaria, ma non può essere invece applicata dalla p.a..
REQUISITI PER LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Anno
Requisito età
Requisito contributivo
Personale iscritto ai fondi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (gestioni ex Inpdap)
·        Uomini
2011
65 anni
20 anni (1)
2012
65 anni
20 anni (1)
2013
65 anni e 3 mesi (1)
20 anni (1)
·        Donne
2011
61 anni
20 anni (1)
2012
65 anni
20 anni (1)
2013
65 anni e 3 mesi (1)
20 anni (1)
Personale iscritto all’assicurazione generale obbligatoria e a fondi sostitutivi (gestioni Inps)
·        Uomini
2011
65 anni
20 anni (1)
2012
65 anni
20 anni (1)
2013
65 anni e 3 mesi (1)
20 anni (1)
·        Donne
2011
60 anni
20 anni (1)
2012
60 anni
20 anni (1)
2013
60 anni e 3 mesi (1)
20 anni (1)
(1)     Vale la deroga prevista dall'art. 2, comma 3, lett. c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, al fine di conseguire il diritto di accesso al trattamento pensionistico anche se in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 20 anni, a condizione che la stessa sia pari o superiore a 15 anni (circolare Inps n. 16 del 2013).
 
 
REQUISITI PER LA PENSIONE DI ANZIANITA’
Periodo
Solo requisito contributivo
Requisito quota (età + contributi)
Dal 1° gennaio 2008 al 30 giugno 2009
40 anni (qualunque età) (1)
589 anni di età e 35 anni di contributi
Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2009
40 anni (qualunque età) (1)
Quota 95 (2) con 59 anni di età (3)
Anno 2010
40 anni (qualunque età) (1)
Quota 95 (2) con 59 anni di età (3)
Anno 2011
40 anni (qualunque età) (1)
Quota 96 (2) con 60 anni di età (3)
Anno 2012
40 anni (qualunque età) (1)
Quota 96 (2) con 60 anni di età (3)
Anno 2013
40 anni (qualunque età) (1)
Quota 97,3 (2) con 61 anni e 3 mesi di età (3)
(1)     Requisito non soggetto agli aumenti della speranza di vita
(2)     Requisito anagrafico minimo obbligatorio
(3)     Anzianità contributiva minima richiesta: 35 anni interamente raggiunti, escludendo la contribuzione figurativa accreditata per malattia e disoccupazione.
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