martedì 14 gennaio 2020
Entro fine mese scade il termine per pagare il premio, di 24 euro, relativo al corrente anno 2020
Gestione in via telematica
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Nuovo volto per la polizza casalinghe. Dal 1° gennaio 2020, infatti, va gestita in via telematica per l’iscrizione, il rinnovo e la cancellazione. A spiegarlo è l’Inail, tra l’altro, nella circolare n. 37/2019, illustrando il decreto n. 3354/2019 che, in attuazione alla legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2018) ha riformato l’assicurazione contro gli infortuni domestici. Entro fine mese, inoltre, scade il termine per pagare il premio, di 24 euro, relativo al corrente anno 2020.

La riforma
Le novità, decorrenti dal 1° gennaio 2019, riguardano la c.d. “polizza casalinghe” che tutela gli infortuni domestici a causa dello svolgimento di attività, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, finalizzate alla cura di persone e ambiente domestico dove dimora la famiglia dell’assicurato/a. Destinatari sono le persone tra 18 e 67 anni che svolgono in via esclusiva la predetta attività (18 e 65 anni fino al 31 dicembre 2018). Con la riforma c’è stato, innanzitutto, un ampliamento della tutela, mediante:
- l’abbassamento dal 27 al 16% del grado d’inabilità permanente per ottenere la rendita;
- la previsione di una prestazione una tantum di 300 euro per inabilità permanente compresa tra il 6 e il 15%;
- la previsione del riconoscimento dell'assegno per assistenza personale continuativa ai titolari di rendita in particolari condizioni menomative (l’Inail si è riservato di illustrare queste novità successivamente).
A fronte dell’ampliamento delle tutele, il premio è salito (da 12,91) a 24,00 euro.

Si va online
La riforma, ancora, ha rivisto gli adempimenti legati alla gestione della polizza, trasferendoli sull’online. Tre di questi servizi sono obbligatori dal 1° gennaio. Il primo (domanda iscrizione e richiesta avviso pagamento) costituisce la modalità esclusiva con cui i soggetti in possesso dei requisiti devono richiedere la prima iscrizione e assicurarsi, ottenendo di conseguenza l’avviso pagamento PA per fare il versamento del premio. Il secondo servizio (domanda iscrizione e rinnovo con dichiarazione sostitutiva) interessa solo i soggetti in possesso dei requisiti (reddituali) per l’esonero dal versamento del premio: va utilizzato per fare la prima iscrizione e i successivi rinnovi, annuali, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il terzo servizio (richiesta cancellazione) va utilizzato per comunicare all’Inail di non essere più in possesso dei requisiti assicurativi e, dunque, per la cancellazione dall’assicurazione.

Entro fine mese il premio per il 2020
Il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno per garantirsi la copertura assicurativa dal 1° gennaio senza soluzione di continuità con l’anno precedente. Se, invece, il pagamento viene effettuato dopo il 31 gennaio l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento. Il premio è annuale e non può essere frazionato. L’importo, già dall’anno scorso, è fissato in euro 24,00 annui. È esonerato dal pagamento del premio, pur conservando la tutela assicurativa (il premio, cioè, resta a carico dello Stato) chi contemporaneamente:
• ha un reddito personale complessivo lordo non superiore a 4.648,11 euro annui;
• fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera 9.296,22 euro annui.

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