martedì 18 febbraio 2020
La domanda va presentata all’Istituto di previdenza entro il 31 marzo di ogni anno
Pensione di inabilità per gli ammalati da amianto
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Semaforo verde alla nuova pensione d’inabilità per i lavoratori che si sono ammalati in seguito all’esposizione all’amianto. La nuova prestazione è disciplina dal decreto 16 dicembre 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 2020), in attuazione della legge n. 232/2016 (legge bilancio 2017) che ha così inteso tutelare i lavoratori affetti da una patologia asbesto-correlata. Simile prestazione, si ricorda, è già operativa per effetto del dm 31 maggio 2017, in attuazione della stessa legge di bilancio 2017, a favore dei lavoratori affetti da mesoletioma. Ai fini del diritto, è necessario che la patologia (asbesto-correlata) sia riconosciuta dall’Inail e che il lavoratore sia in possesso di almeno cinque anni di contributi versati nell’intera vita lavorativa. La domanda va presentata all’Inps entro il 31 marzo di ogni anno (entro il prossimo 31 marzo, è probabile che si possano presentare sia le domande per il 2019, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre dal decreto, sia quelle per il 2020).

Potenziali destinatari della nuova pensione sono i lavoratori, in servizio o cessati dall’attività, affetti da patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta, che abbiano contratto malattie professionali per l'esposizione all'amianto documentate dall’Inail. Nel novero rientrano anche coloro che:
a) a seguito alla cessazione del rapporto di lavoro siano transitati in una gestione diversa da quella dell'Inps, inclusi coloro che per effetto della ricongiunzione contributiva non possono far valere contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria (Ago);
b) siano titolari del “sussidio per l'accompagnamento alla pensione” entro l'anno 2020 (altra prestazione operativa anni fa, per le stesse cause di malattie per esposizione all’amianto), a condizione che facciano opzione per la nuova prestazione.
I requisiti per il diritto sono:
a) almeno cinque anni di contributivi nell'arco dell'intera vita lavorativa;
b) riconoscimento dell'Inail di una patologia asbesto-correlata di origine professionale, anche qualora il lavoratore non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa (cioè quando non sia del tutto inabile al lavoro).

Il decreto stabilisce che, per l’anno 2019, le domande d’accesso alla nuova pensione d’inabilità vanno presentate all'Inps entro il 31 dicembre 2019 e, a decorrere dal 1° gennaio 2020, entro il 31 marzo di ogni anno. Poiché il provvedimento è stato pubblicato oltre il termine del 31 dicembre è probabile che, entro il prossimo 31 marzo 2020, l’Inps consenta di presentare le domande per entrambe le annualità (2019 e 2020).

La nuova pensione d’inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro dipendente o autonoma; è incumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento dall’Inail, nonché con altri eventuali benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente.

Le domande di pensione saranno accolte dall’Inps nei limiti di spesa fissati in euro 7,7 milioni di euro per il 2019; 13,1 milioni per l’anno 2020; 12,6 milioni per l’anno 2021; 12,3 milioni per l’anno 2022; 11,7 milioni per l’anno 2023; 11,1 milioni per l’anno 2020; dieci milioni per l’anno 2025; 9,2 milioni per l’anno 2026; 8,5 milioni per l’anno 2027 e 7,5 milioni annui a decorrere dal 2028. Per verificare il rispetto del tetto di spesa, anche in via prospettica, l’Inps procede a monitoraggio e non accoglie più domande una volta raggiunto il tetto.

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