Bonus sulle assunzioni in "rosa" - Archivio
Via libera alla fruizione del bonus sulle assunzioni in «rosa» effettuate nel corso di quest’anno. Da giovedì 11 novembre si possono presentare le domande, mentre a partire dalla denuncia contributiva relativa al corrente mese di novembre da presentare all’Inps entro il 31 dicembre è possibile fruire dello sgravio totale dei contributi dovuti sulle assunzioni di donne, spettante per 12/18 mesi nel limite di 6mila euro annui. Per tre mesi (novembre, dicembre e gennaio) sarà possibile recuperare anche gli sgravi arretrati, cioè relativi al periodo da gennaio fino a ottobre (sulle assunzioni effettuate in questi mesi). Il via libera è arrivato dall’Inps (messaggio n. 3809/2021).
L’incentivo, introdotto dalla legge di Bilancio 2021, si rivolge a tutti i datori di lavoro privati, compresi professionisti e settore agricolo, in caso di assunzioni di «donne svantaggiate», negli anni 2021 e 2022, a tempo indeterminato oppure a termine, nonché in caso di trasformazione di un rapporto (da termine) a tempo indeterminato. L’incentivo spetta anche in caso di assunzione a part-time o in cooperative di lavoro e pure in caso di somministrazione di lavoro. Non spetta, invece, sui contratti di lavoro intermittenti (cosiddetti «a chiamata») e sulle prestazioni occasionali. L’agevolazione consiste nello sgravio al 100% dei contributi dovuti dai datori di lavoro, fino a un massimo di 6mila euro annui e per una durata massima di 12 mesi se l’assunzione è a termine, ovvero di 18 mesi se è a tempo indeterminato oppure in caso di trasformazione del rapporto a termine in tempo indeterminato.
Come detto, l’incentivo spetta in caso di assunzioni di «donne svantaggiate». Tale situazioni si verifica nei seguenti casi:
• donne con almeno 50 anni d’età e disoccupate da oltre 12 mesi;
• donne di ogni età residenti in regioni ammesse ai finanziamenti dei fondi strutturali UE, prive d’impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
• donne di ogni età che svolgono professioni o attività in settori con disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retributivo da almeno sei mesi;
• donne prive d’impiego regolarmente retributivo da almeno 24 mesi, ovunque residenti e occupate.
Al momento l’Inps, con il messaggio n. 3809/2021, ha detto le istruzioni per la fruizione dello sgravio esclusivamente sulle assunzioni effettuate o che verranno effettuate nel corrente anno 2021. I datori devono effettuare una preventiva comunicazione on-line utilizzando il modulo «92-2021», a partire dall’11 novembre (serve un modulo per ogni evento: assunzione, proroga o trasformazione di contratti di lavoro.
Una volta compilato e inviato online il modulo, l’Inps provvede ad autorizzare l’incentivo. Una volta ottenuto l’ok il datore di lavoro può fruire dell’esonero sull’UniEmens (è la denuncia contributiva mensile da presentare all’Inps), a partire da questo corrente mese di novembre. Il recupero dei mesi pregressi (da gennaio a ottobre) può avvenire con UniEmens di competenza di novembre e/o dicembre 2021 e/o gennaio 2022. I datori di lavoro con diritto al bonus, ma che hanno sospeso o cessato l’attività, per recuperare lo sgravio dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).